IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, che istituisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale;
Considerata la necessita' di effettuare l'aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019;
Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all' art.2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 ;
Decreta:
Paesi di origine sicuri
Aggiornamento periodico
Norma transitoria e abrogazioni
Roma, 17 marzo 2023
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro della giustizia Nordio