IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , ed in particolare gli articoli 9, 11, 14 e 19;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha disposto con l'art. 17, comma 1 l'introduzione dell'art. 10-ter al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 ;
Visto, in particolare, l' art. 12, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , che prevede, quale misura urgente a favore dei comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188);
Considerato che l' art. 16, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 autorizza, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018 sul fondo di cui al comma 2, dell'art. 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 ;
Considerato che il medesimo art. 16, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo;
Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo, occorre individuare le modalità di ripartizione che tengano conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11, 14 e 19 del decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015 , nell'anno 2017, punti di crisi (hotspot) e porti di sbarco;
Decreta:
Modalità di ripartizione del Fondo
Modalità di erogazione e monitoraggio
Roma, 18 ottobre 2017
Il Ministro dell'interno Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan