IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato "Fondo";
Visto il proprio decreto in data 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2016 - foglio 1579, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 2016, n. 200 , recante "Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)";
Visto l'art. 2, comma 2 , del citato decreto ministeriale ai cui sensi è istituita, con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una Commissione ai fini della valutazione delle nuove proposte progettuali di accoglienza SPRAR presentate dagli enti locali per la concessione del finanziamento, nonché per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti già in essere;
Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale ai cui sensi il Ministro dell'interno procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;
Preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla predetta Commissione, sulla cui base sono stati redatti gli elenchi degli enti locali ammissibili alla prosecuzione dei progetti in scadenza al 31 dicembre 2016, nonché di quelli ritenuti non ammissibili;
DECRETA
Sono ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019, in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1, i progetti presentati dagli enti locali di cui alle unite tabelle che formano parte integrante del presente decreto, secondo gli importi ivi indicati.
I 3 progetti degli enti locali di cui al separato elenco non sono ammessi alla prosecuzione ai sensi dell'art. 18, comma 3, delle linee guid a allegate al DM 10 agosto 2016.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale, con valore di notifica agli enti interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2016
Il Ministro: Minniti