VISTI gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 , e successive modificazioni, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato Fondo;
VISTO il comma 2 del citato articolo 1-sexies , che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;
VISTO il d.m. 18.11.2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)";
VISTI, in particolare, l'art. 4 del citato d.m.18 novembre 2019, e gli articoli 9 e 16 delle Linee Guida allo stesso allegate, ai sensi dei quali:
- gli enti locali presentano al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la domanda di ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti con richiesta di contributo a valere sul Fondo;
- un'apposita Commissione valuta le domande di ampliamento della capacità di accoglienza secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- l'ampliamento dei posti autorizzati dalla Commissione sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno nei limiti delle risorse disponibili del Fondo.
VISTO l' art. 1 comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come modificato dall' art. 3, comma 4, del decreto- legge 28 febbraio 2022 n.16 , che prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi, in conseguenza delle crisi politiche in atto in Afghanistan ed in Ucraina, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) la dotazione del Fondo è incrementata di E 29.981.100 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
VISTO l'art. 3 commi 2 e 7 del decreto- legge 28 febbraio 2022 n. 16 che prevede che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) il citato Fondo è incrementato di E 37.702.260 per l'anno 2022 e di E 44.971.650 per gli anni 2023 e 2024;
VISTA l'art. 8 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 872, del 4 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, come modificato dall'art. 9 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 881, del 29 marzo 2022;
VISTA la comunicazione pubblicata il 16 marzo 2022 con la quale gli enti locali titolari di progetti SAI, categoria ordinari, sono stati informati della possibilità di proporre l'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti attivi, fino a 3.530 posti complessivi per nuclei familiari da finanziare, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla naturale scadenza di ciascun progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti;
VISTA la legge 5 aprile 2022, n. 28 che ha convertito con modificazioni il decreto - legge 25 febbraio 2022 n.14 recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ed ha abrogato il citato decreto - legge 28 febbraio 2022 n.16 , fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto;
VISTO l' art. 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , che ha recepito le disposizioni di cui all'art. 3 commi 2 e 7 del citato decreto-legge 28 febbraio 2022 n.16 ;
VISTO il dm n.18215 del 9.6.2022 con il quale sono stati finanziati n. 135 progetti per complessivi 3530 posti della rete SAI;
VISTO l' art. 26 comma 1 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 , che, modificando l' art. 44 del decreto legge 17 maggio 2022 n.50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 , corrisponde al Ministero dell'Interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell' articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 ;
VISTO l'allegato elenco di 105 progetti SAI, categ. Ordinari, per complessivi 2325 posti, che sono stati valutati ammissibili e non finanziati dalla citata Commissione, in relazione alla comunicazione del 16 marzo 2022, come risulta dal verbale del 18 maggio 2022 e dalla pubblicazione sul sito istituzionale;
RITENUTO pertanto di finanziare n. 2325 posti di cui all'allegato elenco, fino al 31.12.2022, per un importo pari a E 13.785.457,05 a valere sul Fondo, calcolato in base al costo medio giornaliero a persona di ciascun progetto;
DECRETA
È approvato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per complessivi 2325 posti, riferiti ai 105 progetti categoria "Ordinari" di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, con ammissione al finanziamento sul Fondo, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, per E 13.785.457,05 fino al 31.12.2022.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.
Roma, 23 agosto 2022
f.to LAMORGESE