IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l' art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2, comma 8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43 ;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437 ;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002, istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 , recante "modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";
Visto l' art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125 che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;
Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015 , che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 , attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 , modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 ;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 , recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni";
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17 dicembre 2015;
Decreta:
Definizioni
Oggetto
Caratteristiche della CIE
Presentazione della richiesta della CIE La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR
Acquisizione dei dati del richiedente la CIE
Consegna della CIE
Interdizione dell'operativita' della CIE
Cartellino elettronico
Soggetti coinvolti
Funzioni del Ministero dell'interno
Funzioni dei Comuni e dei Consolati
Funzioni di IPZS
Commissione interministeriale permanente della CIE
Piano di graduale rilascio della CIE
Trattamento dei dati personali
Donazione di organi e tessuti
Emissione della CIE da parte dei Consolati
Abrogazioni e norme transitorie
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro dell'interno Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia