IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l' art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 , di seguito denominato "decreto legge" che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato "Fondo";
Considerato che con decreto in data 28 novembre 2005, ai sensi del citato articolo 1-sexies comma 2, il Ministro dell'Interno ha provveduto a:
- stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca;
- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsto dal Fondo europeo per i rifugiati;
Rilevato che conseguentemente con decreti in data 5 agosto e 20 novembre 2006 il Ministro dell'Interno ha adottato il riparto del Fondo anno 2006;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , recante "Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri" e in particolare l' art. 13, comma 4 , che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 , concernente il "Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato" di seguito denominato "regolamento";
Rilevato che, in base all'esperienza maturata nel periodo di applicazione del DM 28 novembre 2005 e' emersa la necessita' di procedere a modifiche inerenti, in particolare, l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonche' l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;
Rilevato altresi' che, aderendo a criteri di logica sistemica, coerentemente alle modifiche sopramenzionate, si e' dovuto procedere alla revisione e all'aggiornamento dell'allegato A "Linee guida" e dell'allegato B "Modello di domanda" che costituiscono parte integrante del presente decreto;
Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;
Decreta:
Definizioni
Presentazione della domanda
Condizioni per l'ammissione della domanda
Costi ammissibili nel piano finanziario
Commissione di valutazione delle domande di contributo
Ripartizione del Fondo
Risorse del Fondo europeo per i rifugiati
Punteggi per la formazione della graduatoria
Decreto di ripartizione
Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
Variazioni del servizio finanziato
Presentazione del rendiconto e controlli
Economie
Revoca contributo
Roma, 27 giugno 2007
Il Ministro: Amato
LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
1. I servizi finanziati.
I servizi ammessi al contributo sono:
a) di accoglienza;
b) di integrazione;
c) di tutela.
1.1 Servizi di accoglienza.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilita' dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:
- il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
- l'orientamento e l'assistenza sociale;
- l'assistenza medico-sanitaria con obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a verificare e tutelare lo stato di salute dei beneficiari;
- l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
- la mediazione culturale - interpretariato.
1.2 Servizi di integrazione.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:
- l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
- l'accesso a corsi, stage e tirocini per la formazione e/o la riqualificazione professionale;
- l'accesso al mercato del lavoro;
- l'individuazione di possibilita' alloggiative autonome;
- il supporto e l'assistenza per il ricongiungimento familiare.
1.3 Servizi di tutela.
Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'informazione sulla normativa italiana in materia di protezione sociale e previdenza;
- offrire supporto sanitario e specialistico;
- fornire sostegno socio-psicologico in particolare alle persone appartenenti a categorie vulnerabili cosi' come individuate dall'art.1 comma 2 del decreto.
2. Servizi per categorie di beneficiari.
2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.
Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualita' di richiedente asilo caratterizza la finalita' della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, "pocket money" ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilita' di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevita' del periodo di soggiorno.
Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6 ), fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2. L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale e di ottenimento dell'eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.
Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque fine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioe' al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni psicofisiche dell'interessato non consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.
Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purche' ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).
In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato e' assegnato sulla base delle opportunita' offerte dalle realta' territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
I progetti per l'accoglienza di richiedenti asilo appartenenti alle categorie vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 2 dovranno prevedere strutture di accoglienza adeguate alle esigenze di ogni singola categoria di beneficiari vulnerabili, un'equipe multidisciplinare di comprovato valore professionale nell'ambito del settore di vulnerabilita' espressa dai beneficiari accolti dal progetto e tempi e modalita' di accoglienza adeguate (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3 "Gli standard" e il modello di presentazione dei progetti).
2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari
Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, "pocket money" ecc.).
Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.
Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria. Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari.
L'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.
Il progetto puo' prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per il raggiungimento dell'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare. Rientrano nell'ambito dell'integrazione anche quelle attivita' volte a favorire un positivo inserimento sociale dei beneficiari nella comunita' locale.
Il progetto puo' pertanto predisporre interventi socio culturali finalizzati a prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari nel territorio di accoglienza. Tali interventi favoriscono la conoscenza reciproca e valorizzano il dialogo interculturale. Il progetto puo' altresi' promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, per fare conoscere o accrescere l'attenzione sul progetto stesso o sulle tematiche del diritto d'asilo.
Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali, debitamente motivate, fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.
Per le categorie vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di assistenza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.
Nell'ambito delle iniziative a favore dei beneficiari possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
3. Gli standard
Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale e' tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.
3.1 Gli standard di accoglienza
Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.
Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Sul punto, si rinvia al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria" curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web http://www.serviziocentrale.it).
L'accoglienza, cosi' come previsto dal decreto legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari; in particolare sono curati i profili di tutela dell'unita' familiare e delle persone vulnerabili quali minori, disabili, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani, donne singole in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, per le famiglie monoparentali e per le famiglie con minori.
L'equipe degli operatori dei progetti dovra' essere composta da professionisti adeguatamente formati alla presa in carico delle specifiche categorie di beneficiari ai quali il progetto si rivolge.
Gli stessi professionisti dovranno vantare esperienza pluriennale nel settore.
Le struttura di accoglienza dei progetti, in particolar quelle destinate alle categorie vulnerabili, dovrebbero essere ubicate in prossimita' di centri abitati o ad essi ben collegati dal trasporto pubblico. Inoltre, l'ente locale titolare di un progetto rivolto specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento - deve allegare al progetto stesso una dichiarazione di osservanza dei requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, cosi' come previsto dalla normativa nazionale. Per le strutture di accoglienza e' predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento e' tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo.
E' anche predisposto un contratto di accoglienza (sottoscritto dal beneficiario del servizio e dall'ente locale) in cui sono, tra l'altro, indicate la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attivita' e dei servizi erogati.
Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio, quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia).
L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti operanti in ambito comunale. La formazione va garantita attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificita', i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio. L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalita' che regolano l'accesso al mercato del lavoro.
3.2 Gli standard di integrazione
Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attivita' propedeutiche a:
- individuare possibilita' per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazione fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
- favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attivita' volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende e con tutti gli specifici attori di settore atti a consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalita' di avvio e di gestione di attivita' di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai "prestiti d'onore", anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a cio' preposti; in particolare per favorire l'inserimento lavorativo delle categorie vulnerabili e' consigliabile attivare i servizi del collocamento obbligatorio;
- individuare possibilita' alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c.d. "contributi alloggio":
copertura delle spese di caparra, prime mensilita' di affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori e la realizzazione di un'Agenzia sociale per la casa con la partecipazione di tutti i principali attori di settore, pubblici e privati. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalita' di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalita' per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
- fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare.
Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.
Il coordinato intervento delle attivita' comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della piu' ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio. Per tali finalita' anche i Consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all' art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi.
3.3 Gli standard dei servizi di tutela
Sono compresi nella categoria i servizi di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio.
E' prevista una attivita' di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento e' ammessa anche l'eventuale attivita' di assistenza legale.
Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria e' curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realta' locale.
Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.
4. Attivita' di rete
Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.
L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 , ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilita'' dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.
Ogni progetto e' invitato a promuovere e a sostenere i propri interventi attraverso la creazione di tavoli/comitati/gruppi di lavoro che prevedano la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nelle tematiche di riferimento, anche mediante azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni.
5. Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari
L'ente locale si impegna a garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale.
6. Determinazione del numero dei posti di ricettivita' complessiva e della ricettivita' per l'accoglienza delle categorie vulnerabili come individuate nell'art. 6, comma 1 .
In presenza di risorse disponibili sul Fondo, rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
MODELLO DI DOMANDA:
Gli stessi progetti a favore di categorie vulnerabili dovranno inoltre dimostrare, attraverso apposite convenzioni con associazioni di mediazione o attraverso curriculum vitae dei mediatori, l'impiego di interpreti e mediatori adeguatamente formati nell'ambito degli specifici interventi.
Nei progetti destinati all'assistenza di donne dovra' essere assicurata anche la presenza di personale femminile con compiti di assistenza e mediazione
10. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'
La relazione di cui all'articolo 2, comma 3 , da allegare al presente modulo, deve contenere, in relazione alla tipologia di servizio erogato, le informazioni di seguito specificate.
I progetti per categorie vulnerabili devono inoltre fornire le attestazioni (accordi, protocolli, convenzioni) comprovanti l'attivazione di collaborazioni con i servizi presenti sul territorio relativamente agli specifici servizi erogati.
Servizi per l'accoglienza
- vitto e fornitura di beni di prima necessita', pocket money
- accesso ai servizi presenti sul territorio
- orientamento e assistenza sociale
- corsi di alfabetizzazione e lingua italiana
- supporto all'inserimento in percorsi educativi e di istruzione
- servizi di informazione nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali
- servizi di mediazione - interpretariato
Servizi individualizzati per l'integrazione
- favorire l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento;
- supporto alla formazione/riqualificazione professionale
- supporto all'inserimento lavorativo
- supporto nella ricerca di opportunita' alloggiative (Agenzia per la casa)
- sportello per l'integrazione
- eventuale supporto al ricongiungimento familiare
Servizi di Tutela
- fornire informazione sulla normativa italiana ed Europea in materia d'asilo
- normativa vigente in materia di protezione sociale e previdenze per le diverse tipologie di beneficiari appartenenti alle categorie vulnerabili
- offrire supporto sanitario di base e specialistico: iscrizione ASL, attivazione consultori, fornitura di prodotti medicali specifici (protesi, carrozzine per disabili, etc)
- fornire supporto sociopsicologico: in particolare per le categorie vulnerabili attraverso gli strumenti adeguati:
psicoanalisi, etnopsichiatria, auto-aiuto, etc
Servizi presso i Centri di Identificazione (per i soli enti locali nel cui territorio e' operativo un Centro di Identificazione)
- servizi di insegnamento della lingua italiana (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale) - servizi di informazione e assistenza legale (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale) - servizi di sostegno socio-psocologico (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale) - servizi di informazione sui programmi di rimpatrio (indicare n° operatori e monte ore di lavoro settimanale) - supporto di mediazione linguistico culturale.
I servizi erogati devono essere monitorati e tra loro raccordati da un apposito punto informativo di riferimento.
11. RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.
posti in accoglienza riservati a favore del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e a diretta gestione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.............pari ad una percentuale del ... sul totale complessivo dei posti in accoglienza
12. OBBLIGO DI COOPERAZIONE IN RETE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.
Si garantisce il rispetto degli standard di accoglienza ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 e si manifesta la propria disponibilita' a cooperare e collaborare con la rete di servizi costituita dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 , introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 .
Data ..........
Firma dei rappresentante (di cui al punto 3)
Documentazione da allegare:
1. Relazione illustrativa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto.
2. Relazione descrittiva del cofinanziamento offerto (in natura e in denaro) con quantificazione sottoscritta dal presentatore della domanda (allegato C).
3. Dati sintetici dell'attivita' svolta negli anni precedenti (numero accolti, numero delle persone dimesse dal servizio con specificazione delle relative motivazioni, in particolare devono essere indicati il numero dei rifugiati avviati all'autosufficienza lavorativa e alloggiativa e l'eventuale numero dei rimpatri volontari avvenuti per gli accolti nel servizio, se disponibile numero dei rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio con indicazione della percentuale di tale numero nel rapporto con la popolazione residente);
4. Tabella riepilogativa dei costi preventivati secondo l'allegato modello (Piano Finanziario);
5. Progetto relativo all'utilizzo di eventuali economie, maturate o autocertificate, relative all'anno precedente (punto 7 lettera n).
Documentazione di supporto da allegare:
a) dichiarazione di associazione dei comuni (punto 1 lettera b);
b) piantina delle strutture adibite all'accoglienza delle categorie vulnerabili;
c) dichiarazione dell'EELL che le strutture adibite all'accoglienza delle categorie vulnerabili sono a norma di legge vigente;
d) cv del personale con funzioni di responsabilita' e di assistenza diretta ai beneficiari appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dal Decreto;
e) cv mediatori o convenzione (o atto assimilabile) con associazioni di Mediazione linguistica culturale per l'accompagnamento dei beneficiari dei progetti volti alle categorie vulnerabili;
f) protocolli/ accordi / convenzioni con servizi del territorio;
g) lista di attivita' pregresse con i partner/servizi pubblici indicati nel progetto per tutti gli ambiti del progetto (accoglienza/integrazione/tutela).
Elenco di ogni altra documentazione che si consideri utile ai fini di una miglior valutazione della qualita' complessiva del servizio (es. accordi e protocolli; normative a cui si intende fare riferimento al fine di facilitare e sostenere i servizi previsti dal presente intervento, convenzioni ecc.).
MODALITA' DI DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO INDICATO DALL'ENTE LOCALE PRESENTATORE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente Locale puo' essere apportato sia dallo stesso Ente locale oppure dall'eventuale Ente gestore o anche da Enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di parternariato.
Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del Piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione.
Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'Ente locale o dell'eventuale Ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovra' essere indicato, per ciascuna unita', la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unita' di personale.
Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo e pertanto non possono essere valorizzati
Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione e manutenzione ordinaria degli immobili dovra' essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.
Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di affitto degli immobili si dovra' inviare il contratto di locazione, se gia' stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore).
Qualora la valorizzazione della voce "affitto locali" avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprieta' dell'Ente locale o dell'Ente gestore o partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sara' la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'E.1. nel caso d'immobili di proprieta' dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprieta' di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.
Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce "pulizia locali e relativi materiali" deve essere indicata la modalita' di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse gia' contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso.
Se invece il servizio venisse contrattualizzato "ad hoc" e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare.
In questa microvoce puo' essere altresi' imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.
Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce "utenze delle strutture d'accoglienza" dovra' essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'Ente locale e per la valorizzazione dovra' essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione o comunque di primo finanziamento il criterio di stima si atterra' a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.
Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici BI e B2 e' necessario allegare l'elenco dei beni di cui verra' imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste gia' il contratto.
Se invece il contratto e' gia' in essere e' necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.
Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto "ex novo", e' necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 curo verra' considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovra' essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.
Non e' possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo.
A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'Ente locale, dall'Ente gestore o partner, bisognera' allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sara' necessario allegare la dichiarazione dell'Ente cui la fattura stessa e' intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.
Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantita' (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovra' limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare.
Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare etc.), mentre per gli effetti letterecci e' necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantita' ed il prezzo unitario di ciascun pezzo.
Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'Ente locale, Ente gestore o partner, sara' necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo dell'eventuale trasporto pubblico, del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, etc.).
Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovra' indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attivita' di doposcuola, etc. per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.
Per l'acquisto di libri invece e' necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.
Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce" alfabetizzazione" o della voce "corsi di formazione professionali" vanno indicate le modalita' del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche.
In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarita' che sono insite nelle due differenti modalita' di esecuzione del servizio.
Microvoce G6 - In questo caso sara' necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potra' essere solo in denaro.
Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovra' comunque indicare il costo previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.
Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione e' necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
Macrovoce C - In questo caso, trattandosi esclusivamente di consulenze, si rimanda a quanto detto per le macrovoci S e T.
Microvoci A1, A2 (ordinari) e Ci1, Ci2 (vulnerabili) - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovra' essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti gia' finanziati negli anni precedenti sara' necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.
Macrovoci A3, A4, A5 (ordinari) e A1, A2, Ci3 (vulnerabili) - Altrettanto dovra' essere fatto per le spese di partecipazione a convegni ed incontri nazionali, a quelle di cancelleria e di amministrazione in genere e come sempre, se quest'ultime fossero afferenti al personale stabilmente impiegato, proporzionate al numero degli operatori e delle altre tipologie di personale utilizzato per il progetto.
Microvoci A8, A9 (ordinari) e A4, A5 (vunerabili) - Nel caso di cofinanziamento della voce "altre spese per l'integrazione" e' necessario specificare la natura dei singoli interventi previsti e la previsione di spesa per ciascuno di essi, cosi' come deve essere fatto nel caso venga valorizzata la voce"altre spese non classificabili nelle precedenti microvoce".
Microvoci A6 (ordinari) e A3 (vunerabili) - Nel caso di cofinanziamento di queste microvoci si dovranno allegare i preventivi di spesa delle assicurazioni o di eventuali altri interventi.
Microvoce A5(ordinari) e Ci4 (vulnerabili) - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attivita' del progetto, bisognera' allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa alle utenze come indicato alla microvoce L5.
Piano finanziario per proposte di progetto in favore di "categorie ordinarie":
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Allegato_B%20PIANO_FINANZ-ordinari.xls
Piano finanziario per proposte di progetto in favore di "categorie vulnerabili":
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Allegato_B_PIANO_FINANZ-Vulnerabili.xls