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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 29 febbraio 2024
  Modalita' e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.  
  Pubblicato in GU, n. 79 del 04/04/2024
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2024-02-29;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,

IL MINISTRO DEL TURISMO

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1998, n. 394  , e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  »;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4  , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25  , recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, e, in particolare, l'art. 6-quinquies;

Ravvisata la necessita', nel caso di ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto, di procedere alla definizione delle modalita' e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, nonche' delle categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del richiedente e delle modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere;

Considerato che la disciplina degli ingressi di lavoratori altamente qualificati sul territorio nazionale e' gia' prevista dalla normativa vigente di cui agli articoli 27-quater («Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE») e 27-quinquies («Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari») del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Oggetto e ambito di applicazione

 
  1.  Il presente decreto fissa le modalita' e i requisiti per l'ingresso ed il rilascio del permesso di soggiorno, nonche' le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno e definisce i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalita' necessarie per la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere.
 
  2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che svolgono un'attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale. Fatta salva l'ipotesi di ingresso prevista per i lavoratori altamente qualificati dagli articoli 27-quater e 27-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», di seguito «Testo unico», nel caso in cui i lavoratori di cui al presente comma, primo  periodo, intendano svolgere l'attivita' in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni e' comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
 
 
  Art. 2 

Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per:

 
  1)  «cittadino di un Paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 2) «attivita' lavorativa altamente qualificata», l'attivita' svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all' art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ; 3) «nomade digitale», lo straniero che svolge attivita' di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto; 4) «lavoratore da remoto», lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attivita' di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalita' di cui all' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  ; 5) «impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano», il datore di lavoro o il committente che esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi avente sede legale anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.
 
 
  Art. 3 

Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del testo unico, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui all' art. 1  , del presente decreto, e' consentito ai lavoratori che:
   a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
   b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
   c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa;
   d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
   e)  presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all' art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .
 
  2.  Nel caso di ingresso di nomade digitale, non e' richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell' art. 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394  .
 
  3.  Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non e' richiesto il nulla osta al lavoro di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394  .
 
  4.  Il visto e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale  , per i reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
 
  5.  Per le finalita' di cui al comma 4  , il richiedente e' tenuto a presentare, all'atto della domanda di visto presso l'ufficio diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validita', che attesti l'assenza di condanne a suo carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico. L'ufficio diplomatico-consolare effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni di cui al primo periodo, anche mediante la questura competente.
 
 
  Art. 4 

Modalita' per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari

 
  1.  Allo straniero in possesso del visto d'ingresso di cui all' art. 3  , del presente decreto e' rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalita' previste nel testo unico e nel relativo regolamento di attuazione.
 
  2.  Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed e' rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, di cui all'art. 5, comma 8, del citato testo unico.
 
  3.  Il permesso di soggiorno di cui al comma 2  reca la dicitura «nomade digitale - lavoratore da remoto», e' rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed e' rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Si applica l'art. 5, comma 2-ter, del testo unico. Lo straniero deve esibire la documentazione presentata al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno.
 
  4.  Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o, se gia' rilasciato, e' revocato qualora vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto ovvero quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico. Il permesso di soggiorno gia' rilasciato e' altresi' revocato quando non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.
 
  5.  Il permesso di soggiorno non e' rilasciato e il visto di ingresso e' revocato, se, all'esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all'art. 22, comma 5-bis, del testo unico.
 
  6.  Allo straniero di cui all' art. 1, comma 2  , del presente decreto e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo art. 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del lavoratore.
 
  7.  La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche con modalita' telematiche, al competente ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di competenza.
 
 
  Art. 5 

Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale

 
  1.  La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro per le verifiche di competenza.
 
  2.  Nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato.
 
  3.  In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.
 
 
  Art. 6 

Modalita' per la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale

 
  1.  Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea, di cui al presente decreto, il codice fiscale viene generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  .
 
  2.  I nomadi digitali richiedono altresi' l'attribuzione di un numero di partita iva ai sensi dell' art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  .
 
  3.  Il rilascio del permesso di soggiorno e' comunicato dalla questura, con modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate.
 
  4.  Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  , e gli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  .
 
  5.  Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione, con modalita' telematiche, alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.
 
 
  Art. 7 

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 
  1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
  2.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 

 

Roma, 29 febbraio 2024

Il Ministro dell'interno Piantedosi

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani

Il Ministro del turismo Garnero Santanche'

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone