IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 " che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 , recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 , recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 , recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , concernente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 39 comma 5 come sostituito dall? art. 26 della legge 30 luglio 2002 n.189 recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione asilo";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 , concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante «Codice in materia di protezione dei dati personali »";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12.12.2016 e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l?immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2018-2019 presso le istituzioni della formazione superiore";
TENUTO CONTO che per l'a.a. 2018/2019 l'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese presso l'Università degli Studi di Messina è tuttora in fase di valutazione e accreditamento iniziale ed è subordinata al parere dell'ANVUR;
NELLE MORE dell'adozione dei successivi decreti ministeriali su conforme parere dell'ANVUR;
VISTO lo "Schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel sistema universitario in attuazione del D.L.gs. n. 196/2003" adottato dalla CRUI previo parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 novembre 2005;
CONSIDERATE la specificità didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese e la necessità di definire regole di accesso e di valutazione per l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneità a livello internazionale e la tempestiva disponibilità della graduatoria finale;
RITENUTA la necessità di individuare sedi estere per lo svolgimento della prova, anche al fine di favorire la partecipazione degli studenti, in un'ottica di promozione del processo di internazionalizzazione delle Università italiane;
VISTO il protocollo d'intesa tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 28 febbraio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
VISTO l'accordo quadro tra il MIUR e Cambridge Assessment ESOL del 2 luglio 2012, con specifico riferimento alla collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti che desiderano iscriversi nelle università italiane;
TENUTO CONTO dei servizi tecnici e informatici resi in via generale e continuativa al Ministero Istruzione, università e ricerca, dal CINECA Consorzio Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione, nonché alla gestione delle graduatorie;
VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
SENTITE le Università interessate;
CONSIDERATO che con successivi decreti e comunque in data antecedente a quella stabilita per l'iscrizione dei candidati alla prova di ammissione sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili a livello di singolo Ateneo;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2018-2019;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2018-2019, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria in lingua inglese;
DECRETA
(Disposizioni generali)
(Prova di ammissione)
(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)
(Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
(Posti disponibili)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, 14 maggio 2018
Il Ministro Sen. Valeria Fedeli