IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;
Visto l' articolo 42, comma 2, dello Statuto ;
Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l' art. 1, comma 1 , che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all' art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 ;
Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell' articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);
EMANA
il seguente Regolamento:
Oggetto
Disposizioni generali
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
Firenze, 16 maggio 2006
MARTINI