Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 15 ottobre 2007, n. 717
  Assistenza sanitaria a cittadini neo-comunitari ed a soggetti di insediamenti di comunità diverse presenti sul territorio regionale.  
  Pubblicato in BURT, n. 44 del 31/10/2007


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2007-10-15;717

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'assistenza sanitaria agli stranieri, soggiornanti sul territorio nazionale, è disciplinata da regolamenti e direttive comunitari per i cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea e dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e relativo "Regolamento d'attuazione, D.P.R. 394/99  , per i cittadini di Paesi extracomunitari;

Visto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", che contiene disposizioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini che soggiornano in Italia per periodi superiori a tre mesi;

Considerato che la normativa comunitaria definisce livelli d'assistenza, modalità e procedure della mobilità sanitaria dell'Unione Europea, prevedendo l'erogazione dell'assistenza da parte del sistema sanitario del Paese ospitante con onere della spesa generalmente a carico dell'istituzione competente del Paese d'origine e in alcuni casi dell'istituzione del luogo di soggiorno, con ciò garantendo copertura sanitaria a tutti i soggetti regolarmente soggiornanti in uno Stato membro;

Preso atto che con l'ingresso nell'Unione di nuovi Paesi, recentemente Bulgaria e Romania, sono presenti sul territorio regionale soggetti che non avendo i requisiti previsti per il soggiorno dal Decreto Legislativo 30/2007  , che recepisce la direttiva 2004/38/CE , non hanno titolo all'assistenza sanitaria nè a carico dell'istituzione del Paese di origine nè del Servizio sanitario regionale;

Ritenuto, in virtù dell'universalità del diritto alla salute, di dover garantire ai cittadini neocomunitari, privi di qualsiasi titolo di assistenza, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, in analogia a quanto previsto dall' articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 286/98  , per cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;

Preso atto, inoltre, della presenza, sul territorio regionale, di numerosi soggetti ROM SINTI e di altre comunità, alloggiati in insediamenti autorizzati e no, i quali a causa delle loro radici culturali che contrastano con l'integrazione sociale, richiedono cure del Servizio Sanitario solo raramente e in situazioni di estrema necessità, mentre sarebbe necessario, per la tutela della loro salute e della collettività l'accesso periodico e continuativo a servizi di medicina di base e pediatrica;

Ritenuto che ciò possa essere realizzato attraverso interventi appropriati delle Aziende USL, tesi al loro insediamento nel contesto sociale pur nel rispetto della loro filosofia di vita ed a favorire l'accesso ai servizi, anche dedicati;

A voti unanimi

DELIBERA


 

1. di assicurare ai cittadini di Paesi neocomunitari, privi di qualsiasi titolo per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario regionale, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, in applicazione del combinato disposto degli articoli 1, comma 2   e 35, comma 3  del Decreto Legislativo 286/1998 ;

2. di prevedere che l'accesso ai servizi avvenga con le modalità previste per i cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, attraverso il rilascio di tesserino con codice regionale identificativo del soggetto e del Paese d'origine, le cui caratteristiche saranno definite dalla Direzione Generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà e la cui durata non potrà essere protratta oltre un anno dall'ingresso del nuovo Paese dell'Unione;

3. di richiedere alle Aziende USL ed alle Aziende Ospedaliere Universitarie di tenere apposita contabilità delle prestazioni erogate;

4. di impegnare le Aziende USL ad adottare specifici progetti, da concordare con la Direzione Generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, per garantire ai soggetti ROM, SINTI e di altre comunità alloggiati in insediamenti autorizzati e no l'accesso periodico e continuativo alle prestazioni della medicina di base e pediatrica;

5. di stimare in una somma non superiore a Euro 250.000,00 annui l'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del presente provvedimento, che verrà riassorbito dai bilanci delle Aziende sanitarie, a risorse complessive invariate, attraverso corrispondenti razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente.


Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95  in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURT ai sensi dell' art. 3, comma 2, della L.R. 18/96  e successive modifiche ed integrazioni.
 

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini