Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 5 dicembre 2011, n. 1073
  Protocollo di intesa tra UNAR e Regione Toscana in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Approvazione schema.  
  Pubblicato in BURT, n. 50 del 14/12/2011


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2011-12-05;1073

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l' art. 3 della Costituzione  che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";

Visto l'art. 21 della " Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea " approvata il 14 novembre 2000 che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

Vista la Direttiva 2000/43/CE  del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il D.lgs 9 luglio 2003 n. 215  , di attuazione della summenzionata Direttiva, che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, l'Ufficio nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;

Visto il D.lgs 25 luglio 1998 n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che all'art. 44 prevede l'istituzione di centri regionali contro la discriminazione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana  che, all'art. 4 comma 1 lettera s) stabilisce che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, "il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale";

Vista la Legge Regionale Toscana n. 29/2009  , che all'articolo 6, comma 70, lettera b) stabilisce che la Giunta Regionale "coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione Europea";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, che supporta l'ulteriore rafforzamento di un'ampia serie di azioni e progetti, promossi a livello regionale e locale, tesi a favorire i percorsi di integrazione di una popolazione straniera numericamente crescente;

Richiamato il Piano integrato sociale regionale 2007- 2010 (P.I.S.R.) approvato con delibera del Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 che resta in vigore -ai sensi dell' art. 142 bis della L.R. 24 febbraio 2005, n. 40  e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65  , fino al 31 dicembre 2011- e che prevede tra gli obiettivi generali quello di garantire il migliore inserimento dei migranti nel territorio toscano per la realizzazione di una società plurale e coesa;

Vista l'informativa preliminare al Consiglio Regionale relativa al Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione, approvata con decisione della Giunta Regionale n. 10 del 4/7/2011, che individua tra gli obiettivi di carattere strategico la qualificazione di una rete regionale di contrasto e rimozione dei fenomeni di discriminazione;

Visto il DPEF 2012, adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011, che include l'obiettivo sopra indicato fra le azioni prioritarie per gli anni 2011 e 2012 delle politiche per l'immigrazione;

Visto lo schema di Protocollo d'intesa, allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità di collaborazione con UNAR, in particolare riservando alla competenza regionale lo svolgimento delle azioni di sistema in ambito formativo, informativo e di sensibilizzazione, oltreché il coordinamento delle reti provinciali già istituite o in corso di istituzione;

Dato atto che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui trattasi non comporta alcun onere finanziario per la Regione Toscana;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 24 novembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 05/05/2010 "Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati - delega agli assessori e ai dirigenti regionali";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e l'Ufficio nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR);

2. di dare atto che la sottoscrizione del Protocollo d'intesa non comporta alcun onere per la Regione To scana;

3. di autorizzare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere per conto della Regione Toscana il Protocollo d'intesa suddetto;

4. di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di porre in essere gli adempimenti necessari alla formalizzazione e all'attuazione del Protocollo citato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell' articolo 18, comma 2, lettera c) della L.R. n. 23/2007  .

Segreteria della Giunta, Il Direttore Generale: Antonio Davide Barretta



ALLEGATI:  
- Allegato   -

UNAR - Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica e REGIONE TOSCANA  
PROTOCOLLO D'INTESA
  IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI  
 

Visti:

- l' art. 3 della Costituzione  che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";

- l'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000 che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

- il D.lgs 9 luglio 2003 n. 215  , di attuazione della summenzionata Direttiva, che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;

- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

- il D.lgs 9 luglio 2003 n. 216  , di attuazione della summenzionata Direttiva;

- il libro verde del maggio 2004 della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari Opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata, con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell?Unione Europea;

- il D.lgs 25 luglio 1998 n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche;

- il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394  "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero";

- la legge 8 novembre 2000 n. 328  "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- lo Statuto della Regione Toscana ;

- la Legge Regionale Toscana n.29/2009  , che all'articolo 6, comma 70, lettera b) stabilisce che la Giunta Regionale "coordina la propria attività con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con i centri antidiscriminazione presenti sul territorio regionale, con le reti di contrasto alla discriminazione presenti sul territorio regionale e costituite nell'ambito di progetti nazionali o dell'Unione Europea";

- la Direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l'anno 2011, emanata il 1 aprile 2011, la quale assegna all'UNAR, nell'ambito della priorità politica n. 3 "Rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico -Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, il compito dello sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall' art. 44 del D.lgs. 286/1998  , di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione da realizzarsi, anche nell'ambito del Progetto FEI "Rete delle antenne territoriali" e del Progetto Progress "Reti territoriali" finanziati dall'Unione europea, mediante: definizione di ulteriori protocolli di intesa con il sistema delle autonomie locali; sottoscrizione di accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità; finalizzazione dei protocolli già stipulati con le Regioni e gli enti locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento; svolgimento delle attività formative e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati aderenti alle reti territoriali; interconnessione con il Contact Center UNAR delle reti territoriali attivate in virtù dei protocolli e degli accordi operativi sottoscritti;

- il Protocollo sottoscritto dall?UNAR con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno (OSCAD) in data 7 aprile 2011 che ha definito le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione aventi rilevanza penale, per i quali l'UNAR abbia necessità di acquisire elementi informativi, ai fini di un tempestivo intervento di competenza, stabilendo il coinvolgimento dell'OSCAD, quale interlocutore per il settore di competenza, oltre che in progetti specifici di volta in volta individuati, nell'ambito del Progetto FEI "Rete delle antenne territoriali" e del Progetto Progress "Reti territoriali" finanziati dall'Unione europea e prevedendo la realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento rivolte alle Forze di Polizia, nonché di informazione e sensibilizzazione congiunte e condivise volte a promuovere, ad ogni livello, la diffusione delle attività poste in essere dalle Parti;

- l'accordo di collaborazione sottoscritto dall'UNAR con la Consigliera Nazionale di parità, nell'ambito del quale gli Uffici, ciascuno nei propri ambiti di competenza, si impegnano, tra l'altro a cooperare per la presa in carico e la trattazione delle segnalazioni e dei casi inerenti discriminazioni di genere, che pervengano eventualmente al Contact Center UNAR, coinvolgendo gli Uffici delle Consigliere di Parità regionali e provinciali, previo il necessario coordinamento da

parte degli Uffici nazionali della Consigliera di Parità delle Consigliere di Parità regionali e provinciali, nelle attività promosse dall'UNAR al fine di promuovere la costituzione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione e la loro individuazione quale struttura istituzionale di riferimento per la presa in carico e la trattazione delle segnalazioni e dei casi inerenti discriminazioni di genere che pervengano ai rispettivi centri e osservatori territoriali;

Considerato

- che, sulla base delle attività già svolte dall'UNAR nella Regione Toscana anche in riferimento al Progetto "Rete delle antenne antidiscriminazioni razziali" inserito nei Programmi FEI per il 2009 e il 2010, nelle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena sono state già avviate le attività finalizzate alla sperimentazione e alla costituzione di osservatori e centri provinciali contro ogni forma e causa di discriminazione;

- che l'ambito provinciale viene ritenuto l'ambito territoriale ottimale di intervento operativo nel settore del contrasto e della rimozione delle discriminazioni, riservando alla competenza regionale lo svolgimento delle azioni di sistema in ambito formativo, informativo e di sensibilizzazione, oltreché quelle inerenti il coordinamento delle reti provinciali già istituite e in corso di istituzione;

Tutto ciò visto e considerato le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Impegni comuni

L'UNAR e la Regione Toscana si impegnano a:

a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;

b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;

c. definire e promuovere annualmente - a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole a partire dalla rete di volontariato giovanile Ne.A.R. - Network Antidiscriminazioni Razziali;

d. partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;

e. collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;

f. realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori pubblici in difesa dei diritti di cittadinanza;

g. organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all' articolo 6 del Decreto legislativo 215/2003  aventi sede ed operanti nel territorio provinciale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.

Articolo 2 - Impegni assunti dall'UNAR

L'Unar si impegna in particolare a:

a) collaborare, nell'ambito della rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione in corso di progressiva istituzione, con la Regione Toscana ai fini dell?istituzione di una rete territoriale regionale di soggetti pubblici e del terzo settore impegnati nel contrasto di ogni forma di discriminazione;

b) assicurare l'inserimento della rete nel sistema informativo del Contact Center UNAR, in modo da consentire una trattazione sinergica e sistematica dei casi di discriminazione rilevati sul territorio regionale, secondo le linee guida già adottate da UNAR in riferimento agli altri protocolli di intesa e accordi operativi stipulati in particolare con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con l'Ufficio della Consigliera nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e il sistema delle autonomie locali, e consentendo elaborazioni a livello territoriale dei dati raccolti nell'ambito di modalità condivise con l'Osservatorio Sociale Regionale;

c) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione di comportamenti xenofobi, discriminatori, ecc. e alla promozione della consapevolezza sui diritti;

d) individuare propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che la Regione Toscana intenda organizzare al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate in specifici ambiti e settori (Trasporti, Sanità etc.).

Articolo 3 - Impegni assunti dalla Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna ad istituire la rete territoriale dei soggetti pubblici e del terzo settore impegnati nel contrasto di ogni forma di discriminazione, attraverso la quale si propone di coordinare la rete territoriale di sportelli e di associazioni di settore operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.

Tramite la rete territoriale possono venire raccolte segnalazioni anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative.

Il coordinamento regionale della rete territoriale, costituito in coerenza con lle "Linee guida per il funzionamento e l'interconnessione con il Contact Center UNAR degli Osservatori/Centri territoriali antidiscriminazioni e l'accreditamento dei nodi territoriali", con compiti di monitoraggio, di informazione e di tutela nei confronti delle persone vittime di discriminazioni, svolgerà le seguenti funzioni nell'ambito di attuazione dell'art. 6, commi 69 e 60, della L.R. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana":

1. ricezione delle segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori anche attraverso la rete dei soggetti pubblici e del terzo settore operanti nel territorio regionale impegnati nel contrasto dei fenomeni di discriminazione;

2. promozione dell'assistenza legale contro le discriminazioni attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio, di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215  (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;

3. elaborazione di strumenti per il monitoraggio, l'analisi ed il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio, anche con particolare riguardo ai media locali;

4. raccolta di dati, elaborazione e analisi degli stessi attraverso l'interconnessione con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, tale da consentire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio di riferimento;

5. progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul tema delle discriminazioni

Il coordinamento della rete territoriale sviluppa ogni utile rapporto di sinergica collaborazione con i Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture, con le comunità straniere e con le loro rappresentanze.

Articolo 4 - Tavolo tecnico di coordinamento

Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, rispettivamente designati da UNAR e dalla Regione Toscana. Il comitato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e si riunisce con cadenza bimestrale, ha i seguenti compiti:

a) programmare le attività comuni di cui all'articolo 1 del presente protocollo;

b) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;

c) diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.

Articolo 5 - Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

Articolo 6 - Modifiche e integrazioni al Protocollo

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.