LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art.42, comma 2 dello Statuto , secondo cui i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente;
Visto l' art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che rinvia ad un apposito regolamento l'individuazione dei requisiti organizzativi e strutturali delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nelle "aree di integrazione socio-sanitaria";
Richiamato il regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 , approvato con DPGR 26 marzo 2008, n.15/R ;
Esaminata la proposta di modifica dell' art.1, comma 3, lettera a) del regolamento elaborata dagli uffici della direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale (Allegato A);
Visto il parere del comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all'art.16 del regolamento interno della Giunta regionale n. 2/2010;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all' art.42, comma 2 dello Statuto l'allegata proposta di modifica del regolamento di attuazione della legge regionale legge regionale 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale a cura della segreteria della Giunta regionale;
- di provvedere, con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del regolamento in oggetto.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell' art.18, comma 2, lettera c) della l.r. 23/2007 .
SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE: ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile: MARCO MENCHINI
Il Dirigente: BEATRICE SASSI
MODIFICHE AL DPGR 26.3.2008, N.15/R "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 62 DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N.41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)"
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Con la modifica degli articoli 62 e 63 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ad opera della l.r. 12.11.2007,n.57 , si è consentito alle strutture residenziali e semiresidenziali, già operanti ed a quelle che avevano richiesto l'autorizzazione alla data di entrata del regolamento attuativo, di continuare ad operare secondo le "vecchie" regole e con i requisiti preesistenti (cfr art.63, comma 1 "I procedimenti di autorizzazione" sono conclusi sulla base delle leggi regionali abrogate). A fronte di questa disposizione l'art.1 , comma 3, lettera a) del regolamento emanato con DPGR 26.3.2008, n.15/R, estende la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di "variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi". Questa disposizione sta creando non poche difficoltà applicative, perché impone alle strutture che operano legittimamente in deroga ai sensi del citato articolo 63, di adeguarsi ai nuovi requisiti, anche in presenza di modifiche non strutturali o addirittura marginali (vanificando in buona parte la portata della deroga introdotta dall' articolo 6 della l.r.57/2007 , che ha modificato l' articolo 63 della l.r.41/2005 ). La modifica che si propone circoscrive l'operatività della disposizione contenuta nell'art.1, comma 3, lettera a) introducendo due nuovi elementi. Innanzitutto il termine "variazione del numero di posti letto" viene sostituito con quello di incremento (soluzione quest'ultima che si era già affermata nella prassi interpretativa). In secondo luogo dopo le parole destinazione d'uso dei locali e degli spazi, viene introdotto l'inciso "che comportino il venir meno dei requisiti organizzativi prescritti al momento del rilascio dell'autorizzazione".
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Regolamento
TITOLO: MODIFICHE AL DPGR 26.3.2008, N.15/R "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 62 DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N.41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)"
I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario
1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento. La modifica è conforme alla legge a cui è data correttamente attuazione
2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma della Cost. , e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all' articolo 117, sesto comma della Cost. , anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Le modifiche al regolamento sono conformi alle previsioni costituzionali e statutarie (art.42 Statuto ) e non presentano profili di interferenza con la potestà regolamentare degli enti locali
3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. Non ci sono problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.
4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein). Il regolamento è estraneo all'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein.
II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione
1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa
Le modifiche introdotte sono conformi ai principi di qualità della normazione di cui all' articolo 2 della legge regionale 55/2008 .
2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento
Le modifiche risultano conformi alle tecniche redazionali richiamate.
3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica Le modifiche non contengono disposizioni del tipo indicato.
4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina Le modifiche non rendono necessaria alcuna disciplina transitoria.
MODIFICHE AL DPGR 26.3.2008, N.15/R "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 62 DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N.41 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE)"
Sommario
Preambolo
- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del dpgr 15/R/200
La Giunta regionale
Visto l' articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visto l'articolo 42 dello Statuto ;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Visto il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 2008 n. 15/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 );
Visto il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 3 marzo 2011;
Visto il parere della competente struttura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale n. 2 del 15 novembre 2010;
Considerato quanto segue:
1. L' articolo 63 della l.r.41/2005 consente alle strutture residenziali e semi-residenziali già autorizzate ed a quelle che hanno presentato domanda di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo di continuare ad operare o di avviare l'attività con il possesso dei requisiti preesistenti a quelli introdotti con il regolamento;
2. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento emanato con dpgr 15/R/2008, nell'estendere la propria applicazione alle strutture già operanti anche nel caso di "variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi" ha fatto nascere diversi dubbi e difficoltà applicative, soprattutto in rapporto a quanto previsto dal citato articolo 63;
3. E' opportuno circoscrivere la portata della disposizione in modo tale da escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le strutture che non aumentano il numero dei posti letto e quelle che introducono modifiche alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi marginali o comunque tali da non pregiudicare il rispetto dei requisiti prescritti;
approva il presente regolamento
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del dpgr 15/R/2008
1. La lettera a), del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n.15/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 ) è sostituita dalla seguente:
"a) incremento del numero dei posti letto o modifiche della destinazione d'uso di locali o degli spazi che comportino il venir meno dei requisiti organizzativi prescritti al momento del rilascio dell'autorizzazione;".