IL CONSIGLIO REGIONALE
Viste:
- la L.R. 16 aprile 1980, n. 28 che all' art. 9 stabilisce alcuni criteri per l'affidamento a scopo educativo;
- la legge 4 maggio 1983, n. 184 che agli artt. 2 , 4 , e 5 disciplina l'affidamento dei minori, attribuendo specifiche responsabilità ai servizi locali;
- le proprie deliberazioni n. 162 del 18 marzo 1992 (Azione programmata infanzia e adolescenza) e n. 163 (Progetto obiettivo salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maturità e dell'infanzia), che prevedono lo sviluppo dell'intervento di affidamento di cui all' art. 2, 1° c., della legge sopracitata , mediante l'adozione di strumenti volti a definire l'organizzazione e il funzionamento di un apposito servizio;
- la propria deliberazione del 21 settembre 1993, n. 364 - concernente direttive su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare - con la quale si impegna la Giunta regionale ad approfondire le questioni metodologiche ed organizzative dell'affidamento ai sensi della già citata legge n. 184/83 , al fine di predisporre un protocollo operativo per orientare l'attività dei servizi locali in base a criteri comuni;
Rilevata l'esigenza di completare il quadro dei criteri e delle modalità di attuazione dell'affidamento, per favorire omogeneità di comportamenti da parte dei servizi locali e per assicurare uno standard qualitativo adeguato alla complessità dell'intervento;
Considerata l'opportunità di proporre alle amministrazioni locali linee guida che, recepite le acquisizioni più recenti in materia, concorrano a valorizzare l'espressione di solidarietà delle famiglie e dei singoli verso i minori in difficoltà e ad utilizzare l'istituto dell'affidamento secondo modalità che potenzino le sue finalità educative;
Ritenuto di definire i criteri organizzativi e metodologici per la costituzione di un servizio per l'affidamento familiare a carattere zonale - denominato Centro Affidi -, secondo quanto stabilito nel documento allegato;
DELIBERA
1. Di approvare in tutte le sue parti il documento allegato sub lett. A) , parte integrante della presente deliberazione, che fissa gli aspetti organizzativi e metodologici del servizio di affidamento dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, denominato Centro Affidi;
2. Di trasmetterlo ai Comuni e alle Unità sanitarie Locali perché provvedano a costituire il Centro Affidi, tramite opportuni accordi tra i quali quelli previsti ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , al fine di assicurare la gestione sovracomunale del servizio e il suo carattere interdisciplinare, secondo il modello delineato nel documento stesso;
3. Di dare mandato alla Giunta regionale di mettere a punto gli strumenti per la gestione del sistema informativo necessario sia alla implementazione dei dati sulle famiglie e sui minori ai fini dell'affidamento, sia al reperimento di informazioni sulle famiglie che si candidano all'affidamento.