IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ;
Visto l' art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell' art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell' art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto l' art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana e' pari al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la propria delibera del 13 maggio 2010, n. 5 (G.U. n. 207/2010), che accantona la somma di 30.990.000 euro a carico delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo sanitario nazionale 2009 per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternita' ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 18071 del 18 luglio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni del richiamato importo di 30.990.000 a valere sulle disponibilita' vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009;
Considerato che la predetta assegnazione e' determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sull'entita' della spesa sostenuta per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio avvenuti nell'anno 2009;
Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012, (Rep. Atti n. 100/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata in G.U. n. 122/2012);
Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
A valere sulle disponibilita' delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, e' assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per il finanziamento degli oneri sostenuti per le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza e della maternita' ai cittadini extracomunitari irregolari presenti sul territorio nazionale.
La predetta somma e' ripartita tra le Regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 26 ottobre 2012
Il Presidente: Monti
Il Segretario: Barca