LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476 , di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; Letto l' art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , come sostituito dalla richiamata legge 31 dicembre 1998, n. 476 , che al comma 1, lettera c) prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi associazioni aventi i requisiti richiesti dall' art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983 allo svolgimento per conto terzi di pratiche di adozione internazionale; Lette le proprie delibere n. 1 /2002 del 9 gennaio 2002, n. 29 /2003 del 20 marzo 2003 e n.172 /2003 del 17 dicembre 2003, relative all'approvazione dei documenti di indirizzo denominati «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato che, per il corretto svolgimento dell'attivita' di vigilanza in Italia e all'estero, la Commissione e' tenuta ad informare gli enti che assistono le coppie nelle procedure di adozione sugli elementi in base ai quali saranno svolte le verifiche sul loro operato ai fini dell'eventuale limitazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione; Considerata l'opportunita' di fornire agli enti autorizzati precise indicazioni in materia di organizzazione e di adempimenti amministrativi ai fini di assicurare sul territorio nazionale uniformita' di comportamenti e omogeneita' nell'offerta dei servizi; Ravvisata la necessita' di armonizzare e semplificare le indicazioni che di anno in anno sono state date, riunendo in un unico documento le disposizioni fin qui emanate e tuttora valide e conseguentemente di provvedere alla abrogazione delle delibere sopra indicate per esigenza di coordinamento; P.Q.M.
1. E' approvato il documento di indirizzo denominato «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri» che forma parte integrante della presente deliberazione .
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai documenti di indirizzo allegati alle delibere di seguito indicate:
delibera 1/2002 del 9 gennaio 2002 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002;
delibera n. 39/2003 del 20 marzo 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2003;
delibera n. 172/2003 del 17 dicembre 2003 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2004.
Dispone la pubblicazione della presente delibera e dell'allegato documento denominato «Linee Guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito della Commissione, www.commissioneadozioni.it
Roma, 1° marzo 2005 La presidente: Cavallo