IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che definisce le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale che sono stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ;
Visto l' art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi della legge n. 724/1994 , art. 34, comma 3, e della legge n. 662/1996 , art. 1, comma 144, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40 , concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero e, in particolare, l'art. 33 che prevede l'assistenza sanitaria per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno;
Visto l' art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , che garantisce a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;
Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 ottobre 2007), che accantona la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2007, di cui 30.990.000 euro destinati all'assistenza degli stranieri presenti nel territorio nazionale;
Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota n. 0033386 - P del 14 ottobre 2008, di ripartizione tra le regioni della quota pari a 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007;
Considerato che la predetta assegnazione e' determinata sulla base del numero degli irregolari intercettati sul territorio nazionale e sulla spesa per i ricoveri per gravidanza, parto e puerperio;
Tenuto conto che a norma della legislazione vigente viene esclusa dal riparto la regione Sardegna, mentre per la regione Siciliana ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge finanziaria 2007 e' stata operata la prevista riduzione del 44,09%;
Vista l'intesa espressa sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;
DELIBERA
A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2007, e' assegnata alle Regioni la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio nazionale.
La predetta somma e' ripartita tra le regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.
Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi