Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 27 agosto 2012, n. 768
  Oggetto: L.R. n. 32/02 - Tirocini non curriculari - Individuazione delle categorie di soggetti svantaggiati di cui all' art. 17 bis, comma 2, lett.d .  
 


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2012-08-27;768

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di tirocini ed in particolare l' art. 17 bis, comma 2 , che, nell'elencare le tipologie di tirocini non curriculari, individua alla lettera d) i "tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all' articolo 17 ter, comma 8 , da individuarsi con deliberazione della Giunta Regionale";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), così come modificato dal DPGR n 22/R dell'11 marzo 2012, in materia di tirocini;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 aprile 2012, n. 256 avente ad oggetto " L.R. 32/2002 : determinazione della misura del contributo e dell'incentivo regionale in materia di tirocini";

Ritenuto con il presente atto di individuare nella categoria dei soggetti svantaggiati, di cui all' art. 17 bis comma 2 lettera d) , i seguenti soggetti, come disciplinati dalle norme nazionali vigenti:

- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento;

- richiedenti protezione internazionale titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria";

- beneficiari di protezione per motivi umanitari;

- profughi ex l. 763/1981  .

Ritenuto di applicare ai soggetti sopra individuati le misure di maggior favore previste dalla delibera G.R. 256/2012 per i soggetti svantaggiati, di cui all' art. 4, comma 1 della legge n. 381/91  in quanto anche questi soggetti si trovano in una condizione di particolare svantaggio sociale e necessitano di particolari iniziative di sostegno, finalizzate ad un percorso di inserimento e reinserimento al lavoro;

Ritenuto pertanto di concedere ai soggetti che ospitano i tirocinanti appartenenti alla tipologia indicata dall' art. 17 comma 2 lettera d) , come individuati con il presente atto, i contributi previsti dalla delibera G.R. 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui all' art. 4 comma 1 della L. 381/1991  ;

Ritenuto che il finanziamento degli interventi in favore dei tirocinanti appartenenti alla tipologia di tirocini indicata dall' art. 17 comma 2 lettera d) , come individuati con il presente atto, sarà assicurato nell'ambito delle risorse stanziate per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all' articolo 31 della l.r. 32/2002 , e già destinate con D.G.R. n. 339/2011  e D.G.R. n. 256/2012 ;

A VOTI UNANIMI DELIBERA


 

1. di individuare, per le motivazioni indicate in narrativa, per la tipologia dei tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro, di cui all' art. 17 bis comma 2 lettera d), della L.R. 32/2002 , i seguenti soggetti svantaggiati, come disciplinati dalla vigente normativa nazionale :

- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento;

- richiedenti protezione internazionale titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria";

- beneficiari di protezione per motivi umanitari;

- profughi ex l. 763/1981  .

2. di concedere per le motivazioni indicate in narrativa, anche per i tirocinanti appartenenti alla tipologia indicata dall' art. 17 comma 2 lettera d) , come individuati con il presente atto, i contributi previsti dalla delibera G.R. 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui all' art. 4 comma 1 della L. 381/1991  ;

3. di stabilire che il finanziamento degli interventi in favore dei tirocinanti appartenenti alla tipologia di tirocini indicata dall' art. 17 comma 2 lettera d) , di cui al punto 2, sarà assicurato nell'ambito delle risorse stanziate per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all' articolo 31 della l.r. 32/2002 , e già destinate con D.G.R. n. 339/2011  e D.G.R. n. 256/2012 .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007 .


 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile GIANNI BIAGI

Il Sostituto del Direttore Generale PAOLO BONGINI