Regione Toscana
norma

 
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO)  
DELIBERAZIONE 30 ottobre 2012, n. 81
  Regolamento comunale della consulta degli stranieri  
 


 
  urn:nir:comune.san.giovanni.valdarno:deliberazione:2012-10-30;81


   
  Art. 1 

Istituzione

 
  1.  In attuazione di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto è istituita presso il Comune di San Giovanni Valdarno la "Consulta comunale dei cittadini stranieri o apolidi residenti" di seguito indicata come "Consulta". La consulta opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti degli stranieri.
 
  2.  La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale ed è rinnovata all'inizio d'ogni legislatura.
 
  3.  La Consulta è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale e comunque la vita della collettività.
 
 
  Art. 2 

Finalità

 
  1.  La Consulta, si propone di raccogliere le istanze provenienti dalle varie comunità. cercando di creare sinergie con le iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale in materia d'uguaglianza, di pari opportunità e dignità sociale dei cittadini e d'integrazione degli stranieri nel tessuto economico, culturale e sociale del territorio comunale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, l'incontro e il confronto delle culture per una reciproca comprensione e per la loro convivenza, i principi della pace e della democrazia.
 
  2.  A tal fine, la Consulta:
   a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
   b) è momento d'informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
   c) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto dei doveri e nella tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
   d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di Xenofobia o d'isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
   e) si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, e per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o d'accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
   f) presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta secondo quanto disciplinato dagli art. li 4 e successivi.
 
 
  Art. 3 

Sede

 
  1.  La consulta, quale organo consultivo e proposito del Consiglio comunale e della Giunta comunale ha sede presso gli uffici municipali.
 
 
  Art. 4 

Mezzi e Fondi

 
  1.  Il funzionamento della consulta nonché lo svolgimento dei compiti di segreteria sono garantiti dal personale dell'Ente.
 
  2.  Per gli eventuali oneri finanziari si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sulla base del programma annuale delle attività che la Consulta intende svolgere, trasmesso al Sindaco all'inizio d'ogni esercizio finanziario.
 
  3.  Ai componenti della Consulta degli stranieri non è riconosciuto alcun gettone di presenza.
 
 
  Art. 5 

Composizione

 
  1.  La Consulta è così composta:
   a) da un minimo di 7 ad un massimo di 12 cittadini stranieri residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno, rappresentanti le varie nazionalità presenti sul territorio, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere fatta eccezione per la cittadinanza italiana;
   b) da n. 2 cittadini italiani residenti nel Comune San Giovanni Valdarno e appartenenti, agli organismi di volontariato, agli enti e alle associazioni impegnate nelle iniziative di promozione dei diritti dei cittadini stranieri e della loro integrazione, operanti sul territorio comunale e maggiormente rappresentative. La composizione della consulta degli stranieri deve tener conto del rispetto delle differenze di genere.
 
  2.  I componenti della Consulta sono eletti con votazione del Consiglio Comunale.
 
  3.  I membri della consulta di cui al punto a) del comma 1  sono scelti fra i candidati iscritti in apposito albo gestito direttamente dalla commissione comunale "welfare e sanita".
 
  4.  La consulta così formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza dei consiglieri comunali e della Giunta che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
 
  5.  I partecipanti sono chiamati ad accettare e fare propri i principi contenuti nell' art.2  .
 
 
  Art. 6 

Il Presidente e il Vicepresidente

 
  1.  Il Presidente presiede i lavori della Consulta e la rappresenta.
 
  2.  Il Presidente definisce l'ordine del giorno e le procedure dei lavori della Consulta. Viene eletto dalla Assemblea nella sua prima riunione con la maggioranza assoluta dei componenti.
 
  3.  Il Presidente nomina il Vicepresidente con funzioni vicarie e di sostituzione in caso di sua assenza o di impedimento.
 
  4.  Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i cittadini stranieri e devono appartenere alle comunità di stranieri presenti sul territorio appartenenti a due aree geografiche diverse.
 
 
  Art. 7 

Competenze

 
  1.  La Consulta elabora e approva le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale, che debbono essere inviate tempestivamente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
 
  2.  La consulta elabora un programma ordinario delle sue attività entro 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio e lo invia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente della commissione consiliare "welfare e sanità" per la necessaria approvazione.
 
 
  Art. 8 

Partecipazione alle attività del Comune

 
  1.  La Consulta, nell'esercizio dei propri poteri e per la completa realizzazione delle proprie finalità assume iniziative, formula proposte e progetti al Consiglio Comunale.
 
  2.  Il Presidente relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta.
 
 
  Art. 9 

Funzionamento

 
  1.  Le sedute della Consulta sono pubbliche.
 
  2.  La Consulta e convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce con periodicità almeno quadrimestrale. Su argomenti specifici la Consulta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o per richiesta di almeno tre membri.
 
  3.  L'ordine del giorno degli argomenti in discussione, compilato dal Presidente è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa i Gruppi consiliari.
 
  4.  La Consulta può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, su designazione del Presidente.
 
  5.  Alle riunioni della Consulta possono partecipare con diritto di parola il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale o loro delegati e i consiglieri comunali, ai sensi dell' art. 5,comma 4  , e possono essere invitati anche rappresentanti d'associazioni od Enti pubblici o privati.
 
  6.  L'assenza alle riunioni della Consulta di uno dei membri per tre volte in un anno senza giustificato motivo, determina la decadenza della nomina.
 
 
  Art. 10 

Insediamento e scioglimento

 
  1.  La Consulta è insediata a seguito dell'elezione da parte del Consiglio Comunale e resta in carica fino al rinnovo.
 
  2.  La prima seduta della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio comunale che la presiede fino all?elezione del Presidente, entro 30 giorni dalla sua costituzione.
 
  3.  Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria, oppure per gravi motivi.
 
  4.  Dopo tre riunioni della Consulta dichiarate deserte senza giustificato motivo, il Presidente del Consiglio comunale invita la Consulta stessa a riunirsi entro un termine determinato decorso infruttuosamente il quale il Consiglio comunale procede allo scioglimento.
 
 
  Art. 11 

Norme di rinvio

 
  1.  Eventuali modifiche di questo regolamento saranno discusse e approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Consulta.
 
  2.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.