Regione Toscana
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REGIONE TOSCANA  
DELIBERA REGIONALE 7 gennaio 2019, n. 18
  Oggetto: Ricorso alla Corte Costituzionale avvero il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113  , convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132  recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".  
 


 
  urn:nir:regione.toscana:delibera.giunta:2019-01-07;18

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113  , convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132  recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", pubblicata sulla G.U. n. 281 del 3.12.2018;

Considerato che il decreto legislativo presenta profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni, in particolare:

- L' art. 1 primo comma, lett. b)  nell'apportare modifiche all' art. 5 del d.lgs 25.7.1998 n. 286  , elimina il permesso di soggiorno per motivi umanitari e determina l'impossibilità di rinnovo, con conseguente impossibilità di erogare i diritti assistenziali sociali e sanitari riconosciuti dalla legislazione regionale: infatti, un numero significativo di immigrati regolari grazie al permesso di soggiorno diventerà irregolare con impossibilità di continuare ad usufruire dei servizi di welfare che, in base alla legislazione della Regione Toscana ( L.R. n. 41/2005  e L.R. n. 29/2009  ), sono fondati sul principio di universalità. Ciò determina una lesione delle competenze, concorrenti e residuali regionali garantite dell'art. 117 terzo e quarto comma Cost. in materia di assistenza sociale, sanitaria, istruzione, formazione, politiche attive del lavoro, nonché degli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione perché sono lesi i diritti essenziali della persona umana, con disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti e in violazioni delle convenzioni internazionali. Per gli stessi motivi, per la violazione degli stessi parametri costituzionali, anche il comma ottavo del medesimo articolo 1 appare incostituzionale perché non permette al titolare che ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, il rinnovo a condizioni di rilascio invariate.

- L' art. 13, comma 2  inserisce il comma 1 bis all' art. 4 del decreto legislativo n. 142/2015  e stabilisce che il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo non consente l'iscrizione anagrafica. In tal modo, vietando l'iscrizione anagrafica per questi soggetti, si preclude loro di usufruire degli interventi previsti dalla legislazione regionale, che presuppongono la residenza, negli ambiti dell'assistenza sociale, della formazione professionale, del lavoro, dell'istruzione e della tutela della salute, tutti di competenza concorrente e residuale delle Regioni, e con lesione dei diritti essenziali della persona umana. Ciò determina la violazione degli artt. 2 e 117 terzo e quarto comma Cost. Inoltre l'eliminazione dell'iscrizione anagrafica determina una disparità di trattamento tra cittadini degli Stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti con violazione degli artt. 3 e 10 Cost. ed aggrava gli adempimenti amministrativi per la Regione e gli enti locali con violazione dell' art. 97 Cost. 

- L' art. 21 primo comma lett. a)  estende il DASPO urbano anche ai presidi sanitari: in tal modo può essere pretermessa la possibilità di accedere all'ospedale in relazione al quale il DASPO è stato disposto, con possibile lesione del diritto alla tutela sanitaria e violazione conseguente della attribuzioni regionali ai sensi dell' art. 117 terzo comma Cost. 

Ritenuto pertanto opportuno che la Regione Toscana impugni la Legge n. 132/2018  , il Decreto Legislativo n. 219/2016  con specifico riferimento all'art.1 primo comma, lett.b) ed ottavo comma, all'art. 13 secondo comma, all'art. 21 primo comma lett. a) per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117 terzo e quarto comma Cost.

Considerato che la Regione Toscana presenterà ricorso anche nell'interesse degli Enti Locali per la connessione con le materie di competenza, ai sensi dell' art.9, comma 2 della L.131/2003  .

Visto l' art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005  , come sostituito dall' art. 22 della L.R. 17/11/2010, n. 57  che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

a voti unanimi

DELIBERA


 

di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana ad impugnare la legge n. 132/2018  con specifico riferimento all' art.1 primo comma lett. b)  ed ottavo comma  , all'art. 13 secondo comma, all 'art. 21 primo comma lett. a)  per violazione degli articolo 2  e articolo 3  e articolo 10  e articolo 97  e articolo 117, comma 3  , 4  della Costituzione , affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247  , con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18 della l.r. 23/2007  .

 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

L'Avvocato Generale Lucia Bora