IL CONSIGLIO REGIONALE
omissis
Rilevato:
- che ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 943 è garantita a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio italiano e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani e, in particolare, sono garantiti i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari a norma dell' art. 5 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980 n. 33 ;
- che il riconoscimento dei suddetti diritti è esteso nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati, nonché nei confronti dei lavoratori extracomunitari disoccupati per i quali è disposta l'iscrizione nelle liste di collocamento, in conformità di quanto in particolare dispongono le norme contenute nel terzo e quarto comma dell' art. 16 della richiamata legge n. 943/86 ;
- che come si evince dalla legge n. 943/86 (come già dalla legge 29 aprile 1949 n. 264 relativa a "provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati" e dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56 relativa a "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro") il termine "lavoratore", secondo una nozione corrente del diritto del lavoro, comprende sia i lavoratori in costanza di rapporto lavorativo sia i lavoratori disoccupati e che inoltre tale orientamento è confermato dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (come da circolare n. 37 del 3 maggio 1989 concernente " Legge 30 dicembre 1986 n. 943 e successive integrazioni e modificazioni: occupazione in Italia di lavoratori subordinati extra-comunitari - iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani");
Ritenuto pertanto che, in uno col suddetto principio di parità, coesiste la garanzia dell'offerta e dell'ammissione in favore dei cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, privi di reddito e abitualmente dimoranti in Toscana (secondo quanto disposto ex artt. 5 e 11 della legge n. 943/86 ), di quegli stessi benefici previsti per i cittadini italiani disoccupati per quanto, in particolare, concerne l'assistenza sanitaria;
Preso atto che il fenomeno dell'immigrazione extra-comunitaria ha assunto nella Toscana dimensioni tali da richiedere misure idonee a mantenere il controllo sulle condizioni di salute e di igiene pubblica dell'intera collettività ed, in particolare, di quelle stesse categorie di stranieri più deboli ed esposte, spesso provenienti da Paesi ad alto rischio in cui allo stato endemico sono presenti patologie infettive che, se non tenute sotto attenta e diretta osservazione, potrebbero diffondersi provocando par ticolari forme morbose;
Ritenuto conseguentemente che la Regione e le USL, in esecuzione e applicazione delle leggi nazionali e regionali di pianificazione degli interventi per la tutela della salute ovvero nell'ambito di programmi adottati a livello zonale, debbano preoccuparsi anche dei cittadini extracomunitari presenti nel territorio;
Considerato che un intervento diretto della Regione in relazione a tale complessa problematica debba assumere carattere sperimentale, anche in attesa di apposita normativa nazionale e che, in particolare, debba concretizzarsi in due momenti quali:
1. intervento assistenziale urgente verso persone prive di reddito e, in quanto tali, non in grado di far fronte alle spese previste per l'assicurazione sanitaria di cui all' art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
2. intervento di prevenzione e di educazione sanitaria per la collettività, per evitare la diffusione di patologie infettive.
Valutate, come pertinenti e in diretta correlazione con tutto quanto precede, le osservazioni contenute nella nota n. 5127 del 13 luglio 1989 del Commissariato del Governo nella Regione Toscana concernenti la deliberazione n. 273 del 20 giugno 1989;
Rilevati i motivi di necessità e urgenza che impongono l'immediata adozione della presente deliberazione per porre in atto iniziative e misure idonee ad assicurare un'assistenza sanitaria, anche se temporanea, ai cittadini extracomunitari;
Visto l' art. 5 del D.L. 20 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;
Visti l' art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l' art. 7 della L.R. 7 aprile 1976, n. 15 , la L.R. 12 marzo 1977, n. 18 e la L.R. 12 settembre 1986, n. 47 ;
DELIBERA
1. di impartire alle Unità Sanitarie Locali della regione, in attesa di apposite disposizioni nazionali e limitatamente al periodo 1 gennaio 1990/31 dicembre 1990, le seguenti direttive:
a) di autorizzare la iscrizione negli elenchi di cui all' art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 i cittadini stranieri extracomunitari disoccupati, regolarizzati ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e successive integrazioni, residenti in Toscana e che risultino iscritti nelle liste di collocamento di cui agli artt. 5 e 11 della citata legge n. 943/86 ;
b) di avviare una campagna di profilassi e di prevenzione generale e mirata, secondo quanto indicato in narrativa, nei confronti di cittadini extracomunitari transitoriamente presente nel territorio regionale;
2. di disporre che i provvedimenti di cui sopra e il relativo impegno di spesa formeranno oggetto di atti formali da adottarsi da parte degli organi competenti una volta emanata da parte della Giunta regionale apposito atto con il quale verranno fissati:
- i criteri e i metodi per rendere omogenei i comportamenti da parte delle USL;
- indicazioni atte a porre, sul piano della prevenzione, una limitazione all'eventuale diffusione di particolari forme morbose;
- indirizzi per ricomprendere fra le prestazioni di prevenzione solo quelle la cui esecuzione sia stata direttamente prevista in programmi approvati, con esclusione di quelli riconducibili all'iniziativa individuale;
3. di dare mandato alla Giunta regionale di promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per quanto riguarda l'assistenza di prima accoglienza dei lavoratori extracomunitari avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di volontariato;
4. di dare mandato alla Giunta regionale a predisporre gli atti necessari per attivare tutti gli interventi di cui sopra, anche ai fini degli oneri finanziari connessi alla gestione del fondo sanitario regionale.