LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 41 del 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare:
- l' articolo 53 , dove si afferma che le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere;
- l' articolo 56 , che definisce le politiche per gli immigrati come l'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;
Richiamati, altresì, della medesima legge regionale l' articolo 21 , che declina le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, tra le quali sono ricomprese le comunità per minori e l'articolo 62, che rinvia ad un apposito regolamento l'individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali di tali strutture;
Visto il DPGR 15/R del 26 marzo 2008 , con il quale è stata data attuazione al citato articolo 62, nonché la risoluzione 20 marzo 1990, approvata dal Consiglio regionale e contenente i requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all' articolo 1 della l.r. 28/1980 ;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo, 2011- 2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, che prevede, tra gli indirizzi delle "Politiche integrate socio-sanitarie", il contrasto all'esclusione sociale, anche con riferimento alle situazioni di disagio estremo;
Richiamato il Piano di indirizzo integrato per l'immigrazione, approvato con delibera Consiglio regionale n. 20 del 22 febbraio 2012 , nel quale si sottolinea che la particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l'attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire quanto più tempestivamente possibile sulle forme di disagio che possono derivare dall'esperienza della migrazione vissuta in tenera età;
Richiamata l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, n. 77/CU del 10 Luglio 2014 , nella quale si stabilisce che "tutte le istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione";
Considerato che tutte le Regioni hanno assistito ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono i minori stranieri non accompagnati;
Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855 dello scorso 25 luglio 2014 , nella quale si stabilisce che:
- il Ministero dell'Interno ha il compito di coordinare la costituzione di strutture temporanee per l'accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali e al contempo si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in attesa di emanazione di specifico bando;
- nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome nella propria autonomia potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l'emergenza Nord Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, delle Regioni e degli Enti locali nel corso della riunione del 22 luglio 2014;
Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di fronteggiare l'attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati e in coerenza con la citata Intesa 77/CU/2014 nonché con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n. 8855/2014, consentire temporaneamente alle strutture, che ospitano minori, di accogliere un numero maggiore di minori stranieri non accompagnati fino al 25% del numero massimo così come individuato nella normativa vigente, escludendo da tale deroga sia la casa della gestante e della madre con figlio, prevista dall'articolo 10 della Risoluzione CR 20/3/1990, sia la casa di accoglienza e gruppo appartamento, prevista dall' articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005 , nonché le sperimentazioni approvate dalla Giunta in coerenza con il punto 3.3.1 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con delibera CR 113/2007;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di consentire temporaneamente alle strutture, che ospitano minori, di accogliere un numero maggiore di minori stranieri non accompagnati fino al 25% del numero massimo così come individuato nella normativa vigente, escludendo da tale deroga sia la casa della gestante e della madre con figlio, prevista dall'articolo 10 della Risoluzione CR 20/3/1990, sia la casa di accoglienza e gruppo appartamento, prevista dall' articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005 , nonché le sperimentazioni approvate dalla Giunta in coerenza con il punto 3.3.1 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con delibera CR 113/2007;
2. di stabilire che tale deroga avrà durata fino a successiva delibera della Giunta regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell' art. 18 della l.r. 23/2007 .
Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta