Regione Toscana
norma

 
COMUNE DI FIRENZE  
DELIBERAZIONE 26 aprile 2004, n. 61
  Diritto di voto dei cittadini stranieri nei consigli di quartiere. Disposizione transitoria per la temporanea sospensione dell'applicazione delle disposizioni statutarie e del regolamento per le elezioni dei consigli di quartiere.  
 


 
  urn:nir:comune.firenze:deliberazione:2004-04-26;61

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il vigente Statuto del Comune di Firenze, con modifica, approvata con deliberazione consiliare n. 616/126 del 24/11/2003, esecutiva, prevede agli artt. 6 e 39 il diritto di elettorato attivo e passivo, per le sole elezioni dei Consigli di quartiere, dei cittadini stranieri residenti nel Comune di Firenze da almeno un anno rispetto alla data di svolgimento della consultazione;

- che a seguito della su ddetta modifica statutaria, è stato conseguentemente modificato l'art. 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere, con delibera consiliare 617/127 del 24.11.2003, esecutiva;

Vista la nota della Prefettura di Firenze, in data 26 marzo 2004 nella quale, ribadendo quanto già anticipato con propria nota del 2 febbraio 2004, si riporta il parere del Ministero dell'Interno, e cioè che nel quadro normativo attuale la cittadinanza italiana costituisca requisito indispensabile per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo e che l'introduzione di eventuali deroghe al principio costituzionale e legislativo possa avvenire solo con modifiche alla vigente legislazione ordinaria, anche per quanto riguarda le elezioni per i Consigli di quartiere;

Ribadito che il diritto di voto, attivo e passivo, costituisca la più alta espressione di un più generale diritto di partecipazione che già la legislazione vigente riconosce attualmente agli stranieri ( D. Lgs. 286/1998  , art. 8 TUEL);

Valutato come già lo Statuto del Comune - così come altri Statuti - ha introdotto norme che valorizzano la partecipazione degli stranieri all'attività istituzionale degli enti, con il riconoscimento agli stessi della titolarità dei medesimi diritti di iniziativa, par tecipazione, accesso e informazione riconosciuti ai cittadini italiani e, pertanto, la modifica statutaria di cui sopra costituisca un riconoscimento dei diritti di partecipazione ai cittadini stranieri nelle istituzioni locali e un naturale corollario all'istituzione, da parte del Comune di Firenze, del Consiglio degli Stranieri, istituito anche, come detto, in molte altre città italiane;

Ritenuto pertanto di ribadire le motivazioni volte all'estensione dei diritti di partecipazione per gli stranieri residenti in città;

Valutato come il parere del Ministero dell'Interno di cui sopra possa comunque aprire la strada a possibili contenziosi in sede giurisdizionale, contenziosi dai quali potrebbe conseguire un pregiudizio al regolare svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative dei Consigli di quartiere;

Ritenuto, lasciando inalterata la volontà espressa dal Consiglio comunale in sede statutaria, che tali conseguenze possano ben essere prevenute mediante una disposizione di medesimo rango e di valore transitorio, con la quale venga sospesa (in via di autotutela e cautelare), l'applicazione degli artt. 6 e 39 nella parte inerente l'elettorato attivo e passivo dei cittadini non comunitari in attesa di una chiarificazione (interpretativa o legislativa) circa la fondatezza dei presupposti giuridici per l'applicazione di tale disposizione statutaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  ;

Considerato che sulla delibera in oggetto è stato richiesto il parere del Consiglio degli stranieri ai sensi dell'art. 5, 3° comma del Regolamento del Consiglio degli stranieri;

Visto che il Consiglio degli stranieri ha espresso parere favorevole con richieste;

DELIBERA


 

Per le ragioni di cui in premessa:

1. di approvare la seguente disposizione, di valore transitorio: "L'applicazione degli artt. 6, comma 4 e 39, comma 1 bis, dello Statuto, nella parte in cui dispongono circa l'elettorato attivo e passivo dei cittadini non comunitari nei consigli circoscrizionali, è temporaneamente sospesa;

2. di differire, in conseguenza di quanto disposto al precedente punto 1), l'applicazione dell'art. 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli di quartiere nella parte relativa all'elettorato attivo e passivo dei cittadini stranieri extracomunitari;

3. di stabilire che per effetto di quanto sopra, non si darà avvio al procedimento di rito previsto per l'esercizio elettorale dei suddetti cittadini stranieri, per le prossime elezioni dei Consigli di Quartiere.