Art. 1
(Istituzione)
1.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 44 bis dello Statuto è istituita presso il Comune di Tavarnelle Val di Pesa la "Consulta comunale dei cittadini stranieri non comunitari o apolidi residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa", di seguito indicata "Consulta dei nuovi cittadini".
2.
La Consulta dei nuovi cittadini si propone di raccogliere le istanze provenienti dalle varie comunità cercando di creare sinergie con le iniziative proprie dell'Amministrazione Comunale in materia di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di integrazione degli stranieri nel tessuto economico e sociale del territorio comunale; promuove i diritti dell'uomo e della donna, la cultura multietnica, i principi della pace e della democrazia.
3.
La Consulta dei nuovi cittadini resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale e viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura.
Art. 2
(Fini)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna e dell'uomo, la cultura multietnica, della pace e della democrazia.
2.
A tal fine, la Consulta dei nuovi cittadini:
a) favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
b) è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
c) favorisce i rapporti con le Amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto dei doveri e nella tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi 2 ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente sia in collaborazione con l'Amministrazione stessa;
d) assume iniziative per contrastare ogni forma di razzismo e di xenofobia o di isolamento etnico e sociale dei cittadini stranieri ed apolidi;
e) si adopera per fornire informazioni utili ai cittadini stranieri ed apolidi, singoli ed associati, nonché per consentire l'effettivo esercizio di tutte le forme di partecipazione o di accesso ai documenti previsti dalla normativa vigente;
f) presenta proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta secondo quanto disciplinato dagli art.li 4 e successivi.
3.
La Consulta dei nuovi cittadini è organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta. E' altresì lo strumento attraverso il quale il Consiglio Comunale e la Giunta sono informati delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'Amministrazione comunale.
Art. 3
(Sede)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini si riunisce, di norma, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.
Art. 4
(Mezzi e Fondi)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini si avvale di norma, per il suo proprio funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai sui propri fini istituzionali, delle attrezzature e dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale.
2.
Il Presidente della Consulta dei nuovi cittadini, sentita la Consulta medesima, può presentare all'Amministrazione Comunale proposte progettuali finalizzate al raggiungimento dei propri obiettivi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
Art. 5
(Composizione)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini è composta da:
a) un numero variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 20 cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa rappresentanti le varie nazionalità presenti sul territorio favorendo, ove possibile, la parità di genere;
b) due Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare e da questa designato;
c) due cittadini residenti nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa e appartenenti alle organizzazioni sindacali, agli organismi di volontariato e alle associazioni impegnate nelle iniziative di promozione dei diritti dei cittadini stranieri non comunitari operanti sul territorio comunale e maggiormente rappresentative.
2.
Il numero ed i componenti della Consulta dei nuovi cittadini appartenenti alle categorie di cui alle lett. a) e c) del precedente comma sono individuati con atto del Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, previa consultazione, rispettivamente, delle comunità straniere presenti sul territorio comunale e delle organizzazioni sindacali, degli organismi di volontariato e delle associazioni sopra indicate.
3.
I componenti la Consulta dei nuovi cittadini devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere, fatta eccezione per la cittadinanza italiana.
4.
La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, oppure a cinque sedute nell'arco dell'anno, senza giustificato motivo, dà luogo al procedimento per la dichiarazione della decadenza da membro della Consulta dei nuovi cittadini, con contestuale avviso comunicato all?interessato. L'interessato ha facoltà di far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta alla Consulta dei nuovi cittadini. I membri decaduti 4 dall'incarico vengono sostituiti con altri cittadini della stessa nazionalità secondo le procedure di cui al
comma 2
del presente articolo.
5.
Al fine di favorire la massima partecipazione, la consulta dei nuovi cittadini può avvalersi della collaborazione volontaria di cittadini stranieri comunitari, di cittadini stranieri che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o di cittadini italiani di origine straniera che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 6
(Il Presidente e il Vicepresidente)
1.
Il Presidente presiede i lavori della Consulta dei nuovi cittadini e la rappresenta.
2.
Il Presidente definisce l'ordine del giorno e le procedure dei lavori della Consulta dei nuovi cittadini. Viene eletto dalla Assemblea nella sua prima riunione con la maggioranza assoluta dei componenti.
3.
Il Presidente nomina il Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i cittadini stranieri non comunitari e devono essere rappresentanti di comunità di stranieri presenti sul territorio appartenenti a due aree geografiche diverse.
4.
Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile nell'ambito dello stesso mandato amministrativo.
5.
Il Presidente può essere sostituito qualora non goda più della fiducia della maggioranza dei membri della Consulta dei nuovi cittadini.
Art. 7
(Competenze)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
2.
La Consulta dei nuovi cittadini approva, con la maggioranza dei presenti, le proposte e le richieste di cui al
comma 2 dell'art.4
da sottoporre al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
3.
Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone le proposte al Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio medesimo per le proposte presentate dai Consiglieri Comunali.
4.
La Giunta Comunale esamina le proposte entro un termine congruo, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
Art. 8
(Partecipazione alle attività del Comune)
1.
Il Presidente della Consulta dei nuovi cittadini partecipa in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno nonché riservato un posto, tra i consiglieri, nella sala consiliare. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
2.
Il Presidente della Consulta dei nuovi cittadini può partecipare inoltre, in qualità di Consigliere straniero aggiunto, alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi diritti del Consigliere comunale non membro di commissione.
3.
La Consulta dei nuovi cittadini nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale in materia di esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali.
4.
Il Presidente relaziona annualmente in Consiglio Comunale sull'attività svolta dalla Consulta dei nuovi cittadini.
Art. 9
(Funzionamento)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini è convocata in via ordinaria dal Presidente e si riunisce con periodicità almeno bimestrale.
2.
Su argomenti specifici la Consulta dei nuovi cittadini può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o su richiesta di uno dei componenti.
3.
La Consulta dei nuovi cittadini può costituire commissioni o gruppi di lavoro, su designazione del Presidente.
4.
Alle riunioni della Consulta dei nuovi cittadini possono essere invitati rappresentanti di associazioni od Enti pubblici o privati.
5.
L'attività di partecipazione alla Consulta dei nuovi cittadini è completamente gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 10
(Sedute)
1.
Le sedute della Consulta dei nuovi cittadini sono pubbliche. L'ordine del giorno e il verbale degli argomenti in discussione è trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne informa i Gruppi Consiliari.
2.
Alle riunioni della Consulta dei nuovi cittadini possono partecipare con diritto di parola il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale o loro delegati e i Consiglieri Comunali.
Art. 11
(Insediamento e scioglimento)
1.
La Consulta dei nuovi cittadini è insediata a seguito dell'elezione da parte del Consiglio Comunale e resta in carica fino al rinnovo.
2.
La prima seduta della Consulta dei nuovi cittadini è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3.
Il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, procede allo scioglimento della Consulta dei nuovi cittadini nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria, oppure per gravi motivi.
4.
Dopo tre riunioni della Consulta dei nuovi cittadini dichiarate deserte, il Presidente del Consiglio Comunale invita la Consulta stessa a riunirsi entro un termine determinato. Se la Consulta dei nuovi cittadini non si riunisce entro detto termine o se anche la seduta così convocata viene dichiarata deserta, il Consiglio Comunale procede allo scioglimento della Consulta stessa con le modalità di cui al precedente comma.
5.
In caso di scioglimento di cui ai commi precedenti, la nuova elezione dovrà svolgersi di norma entro i sei mesi successivi.
6.
Non si fa luogo a nuova elezione della Consulta dei nuovi cittadini se mancano meno di sei mesi alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale in carica.
Art. 12
(Modifiche al presente Regolamento)
1.
Eventuali modifiche di questo Regolamento saranno discusse e approvate dal Consiglio Comunale sentita la Consulta dei nuovi cittadini.
Art. 13
(Norma di rinvio)
1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale.