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DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06 agosto 1998
  Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40   , recante la disciplina ell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero .  
 
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:direttiva:1998-08-06;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400  ;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350  , convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390  , e successive modificazioni, recante "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997  , recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390  , e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 9 settembre 1992 concernente "Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato";

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60  , convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128  , recante "Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania";

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Considerato che vi e' la necessita' di adeguare alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40  , alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate e che tale necessita' risulta altresi' ribadita dal documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998  , ai sensi dell' art. 3, comma 7, della medesima legge n. 40 del 1998  ;

Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare l'attivita' degli uffici delle competenti amministrazioni;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone:


   
  Art. 1.    
  1.   
Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonche' per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' rilasciato ai sensi dell' art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , cosi' come modificato dall' art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388  , i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1988, n. 40  , recante "  
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
", secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art. 1  , che possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, e' rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dell' art. 5, comma 3, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40  .
 
  2.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art. 1  , che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attivita' lavorativa, ne' siano in possesso di un formale impegno all'assunzione, e' rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40  .
 
  3.  Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all' art. 1  , ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per eta', siano impossibilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa, e' rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40  .
 
 
  Art. 3.    
  1.  La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza.
 
  2.  L'adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identita', sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.
 
 
  Art. 4.    
  1.  Il Ministero dell'interno cura l'applicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengono conto nello svolgimento dei propri compiti.
 

 

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente: Prodi