Art. 1.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della
decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002
. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456
1.
Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della
decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del
comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62
, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'
articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'
articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
. Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria, previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio allegato dal richiedente, puo' disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi:
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.
3.
Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al
capo V del regolamento (CE) n. 794/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'
articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29
. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
4.
Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla
decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilita' della regola «de minimis», esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento.
5.
Ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
6.
Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola «de minimis» nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.
7.
Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti «de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto «de minimis».
8.
Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola «de minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
9.
Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al
comma 4
producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'
articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , contenente tutte le informazioni relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla
decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002
, conformemente alla disciplina pro-tempore vigente.
10.
La documentazione di cui al
comma 9
e' consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al
comma 2
, all'ufficio che ha adottato l'atto.
Art. 3.
Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104
3.
Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'
articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1,
lettere a)
e
b)
, i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, e successive modificazioni.
4.
I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 2
e
3
, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'
articolo 1
. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale e' impignorabile.
6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2
e
3
, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'
articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468
, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, n. 2)
, della medesima legge n. 468 del 1978 , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.