Art. 2
1.
Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarieta' comunale di cui all'
articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.
3.
Alla copertura dell'onere derivante dal
comma 1
, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
4.
All'onere derivante dall'attuazione del
comma 3
, in termini di minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307
.
6.
All'
articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «
A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.
».
7.
Al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
, convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'
articolo 2
, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'
articolo 2
richieste in data successiva a quella prevista dal predetto
articolo 2, comma 1
, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";
b)
all'
articolo 1
, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'
articolo 2
, nonche' ai fini dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.";
c)
all'
articolo 2, comma 6
, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili , entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al
comma 4
un'unica comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, e successive modificazioni.". 8. All'
articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.