Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
1.
Il
comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, e' sostituito dal seguente: «
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
».
2.
Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'
art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal
comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4.
La
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
, e' sostituita dalla seguente: «
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
».
6.
Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e 51, secondo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'
articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
.
7.
All'
articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
, e successive modificazioni, le parole: «
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale
» sono sostituite dalle seguenti: «
alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate
».
8.
L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attivita' di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
9.
Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: «
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate nell'
articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.
»;
b)
dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «
35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
».
10.
All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
, dopo il
comma 2
e' inserito il seguente: «
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
».
12.
Al
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'
articolo 29, comma 1
:
1)
alla lettera b) , in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «
. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione
»;
2)
alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «
e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla
lettera b)
»;
3)
alla lettera e) le parole: «
secondo anno
» sono sostituite dalle seguenti: «
terzo anno
»;
b)
all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «
Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
».
13.
Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
, come modificato dal
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, e' sostituito dal seguente: «
2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso.
».
15.
Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
16.
All'
articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «
3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
, l'intermediario puo' effettuare i necessari disinvestimenti.
»;
b)
nel comma 7 , le parole: «
ai sensi del comma 2-ter
» sono sostituite dalle seguenti: «
ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter
»;
c)
nel comma 8 , le parole: «
16 febbraio
» sono sostituite dalle seguenti: «
16 maggio
»;
d)
nel
comma 11
, le parole: «
di bollo
» sono sostituite dalle seguenti: «
sui redditi
»;
e)
il comma 15 e' sostituito dal seguente: «
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
»;
f)
dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «
15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro
»;
g)
nel comma 16 , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'
articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
.
»;
h)
nel comma 20 , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
.
»;
i)
dopo il comma 23 e' inserito il seguente «
23-bis. Nell'applicazione dell'
articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409
, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'
articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102
, e degli articoli 12 e 15 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001
, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.
».
17.
In considerazione di quanto previsto dal
comma 16, lettera c)
, per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al
comma 8
ivi citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
20.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21.
In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
23.
L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133
. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24.
Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'
articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, e dell'
articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248
. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati, potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'
articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate non potra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.
25.
All'
articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente: «
3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'
articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.
».
Art. 10
Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del
codice penale
e 9 della
legge 16 marzo 2006 n. 146
, in quanto compatibili, le modalita' dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2.
In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
b)
all'
articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111
, dopo la parola: «
rinnovo
» aggiungere le seguenti: «
o il mantenimento
» e dopo le parole «
dagli articoli
» sono inserite le seguenti: «
2 e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323
» e dopo le parole: «
416-bis
» sono inserite le seguenti: «
644,
»; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.
».
3.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimento delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.
4.
A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5.
Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a)
relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita' di cui all'
articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
;
b)
relativamente alle quote di prelievo di cui all'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998
con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'
articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
, la lettera l) e' soppressa.
6.
Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'
articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7.
Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo' intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.