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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
  Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (Estratto) (*) - Clicca qui per visualizzare il testo coordinato con la legge di conversione  
  Pubblicato in GU, n. 144 del 21/06/2013
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 22/06/2013
  urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articolo 77  e articolo 87, comma 5  della Costituzione

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonche' misure per l'efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l'integrazione e per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 33 

Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

 
  1.  Ai fini di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91  , all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
 
  2.  Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992  entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 21 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 
 

Note della redazione

 - 

(*) Il testo del presente decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  .