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DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. 12
  Attuazione della direttiva 2001/40/CE  relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.  
  Pubblicato in GU, n. 38 del 16/02/2005
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 03/03/2005
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-10;12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001  , relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306  , ed, in particolare, l' articolo 1  e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  , adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art.1.  

Finalita'

 
  1.  Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
 
  2.  Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
 
 
  Art. 2.  

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

 
  1.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388  , ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, di seguito denominato: « testo unico  », nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
 
  2.  L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all' articolo 13, comma 3, del testo unico  , previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione , anche attraverso i canali di consultazione di cui all' articolo 3  del presente decreto.
 
  3.  All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all' articolo 13  e all' articolo 14 del testo unico  .
 
  4.   L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell' articolo 5, commi 5  e 6    , del testo unico  , da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.
 
 
  Art. 3.  

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

 
  1.  L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
 
  2.  Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
 
 
  Art. 4.  

Trattamento di dati personali

 
  1.  Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  .
 
 
  Art. 5.  

Ricorsi

 
  1.  Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all' articolo 2, comma 2  , l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall' articolo 13, comma 8, del testo unico  , del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
 
 
  Art. 6.  

Casi di esclusione

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
 
  2.  Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l' articolo 19 del testo unico  .
 
 
  Art. 7.  

Costi

 
  1.  Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004  .
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Pisanu, Ministro dell'interno

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

( Articolo 1 , commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio  .

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE  per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  .

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE  , con riguardo alla proroga della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensita' di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001  .

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993  , concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976  , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993  , per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.» Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , reca: « testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

La legge 23 agosto 1988, n. 400  reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».