IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1 e 5, nonchè l'allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante Approvazione del testo definitivo del codice penale ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante Approvazione del codice di procedura penale ;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 , recante Misure contro la tratta di persone;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , recante Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
Emana
Il seguente decreto legislativo:
Principi generali
Modifiche al codice penale
Modifica al codice di procedura penale
Minori non accompagnati vittime di tratta
Obblighi di formazione
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
Meccanismo equivalente
Modifiche all' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228 , recante «Misure contro la tratta degli esseri umani»
Disposizioni di rinvio
Clausola di invarianza finanziaria
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando