IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121 , cosi' come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126 , che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Emana
il seguente decreto legislativo:
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
DISPOSIZIONI SULLA SCOLARITA' DEI CITTADINI STRANIERI
Formazione scolastica dei figli di cittadini comunitari residenti in Italia
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1994
Scalfaro
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Conso