Titolo VIII-bis
Della richiesta e della costituzione dell'unione civile
Art. 70-bis.
Richiesta di costituzione dell'unione civile
1.
La richiesta di costituzione dell'unione civile e' presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonche' l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'
articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76
.
2.
L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identita' delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4.
La richiesta di costituzione dell'unione civile puo' essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.
Art. 70-ter.
Verifiche
1.
Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
2.
Quando e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne da' comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
3.
I documenti presentati o acquisti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.
4.
Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.
Art. 70-quater.
Costituzione dell'unione civile per delega
1.
Quando vi e' necessita' o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui e' stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.
Art. 70-quinquies.
Impedimenti
1.
Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale e' stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile , una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.
Art. 70-sexies.
Casi particolari
1.
Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile e' un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale e' fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorita' consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
Art. 70-septies.
Registrazioni
1.
I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.
Art. 70-octies.
Costituzione dell'unione civile
1.
Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile puo' procedere alla costituzione dell'unione civile.
2.
Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
3.
Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.
4.
L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'
articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76
, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili. Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, e' sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
5.
Nell'ipotesi di cui all'
articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.
Art. 70-novies.
Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale
1.
Se una delle parti dell'unione civile, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
Art. 70
-decies. Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita
1.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo puo' procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purche' le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
2.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalita' di cui all'articolo 70-novies.
Art. 70-undecies.
Opposizione del pubblico ministero
1.
L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non e' stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche' questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.
2.
L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove e' stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.
3.
Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
4.
Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.
Art. 70-duodecies.
Termine per l'opposizione
1.
L'opposizione all'unione civile puo' essere sempre proposta prima della sua costituzione.
Art. 70-terdecies.
Annotazione dell'opposizione
1.
Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.
2.
Nello stesso verbale si deve altresi' annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.
Art. 70-quaterdecies.
Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile
1.
L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;
e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;
f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
2.
Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'
articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76
, la dichiarazione e' inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.
Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile
1.
La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
2.
Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".