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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006
  Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006.  
  Pubblicato in GU, n. 185 del 10/08/2006
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 25/08/2006
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2006-07-14;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005  , di approvazione del Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006, che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 50.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35  , convertito, con modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111 , supplemento ordinario, che all' art. 1-ter prevede, tra le misure volte a favorire la competitivita' e la crescita dell'economia italiana, una procedura accelerata, poiche' non soggetta all'ordinario procedimento di consultazione previsto dal testo unico  sull'immigrazione, per l'aumento delle quote massime di lavoratori subordinati extracomunitari da destinare ai settori dell'agricoltura e del turismo;

Vista la nota spedita in data 27 giugno 2006, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei Ministri ha richiesto al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' art. 2-bis del testo unico  sull'immigrazione, di effettuare le proprie valutazioni in ordine ad un eventuale secondo « decreto flussi» per l'anno 2006, da adottare ai sensi dell' art. 3, comma 4 del citato testo unico  sull'immigrazione, che consenta di ampliare le quote d'ingresso per i lavoratori extracomunitari;

Vista la relazione del predetto «Gruppo tecnico di lavoro» in data 3 luglio 2006, nella quale si ritiene ipotizzabile l'adozione di un ulteriore decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2006 che incrementi la quota massima di ingressi per i lavoratori extracomunitari;

Considerato che, in attesa della definizione delle quote aggiuntive di cui sopra con l'espletamento della complessa ed articolata procedura prevista per l'adozione di un decreto flussi, ai sensi dell' art. 3, comma 4 del testo unico  sull'immigrazione, sussiste l'urgenza di stabilire una quota massima aggiuntiva per l'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali indispensabili per la stagione turistica e per la raccolta dei prodotti agricoli;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  In aggiunta alla quota di 50.000 unita', gia' determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006  , per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale, e' ammessa un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria di seguito indicati: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto ed, altresi', i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.
 
  3.  L'ulteriore quota di cui al comma 1  sara' ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarieta' sociale.
 

 

Roma, 14 luglio 2006

Il Presidente: Letta