IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l' art. 3 del testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Considerato che il Documento programmatico per il triennio 2007-2009, ancorche' in fase di avanzata predisposizione, non e' stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi passaggi istruttori previsti dalla legge;
Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 e 25 ottobre 2006 , con i quali la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2006 e' stata determinata in 470.000 unita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007 , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2007;
Vista la relazione in data 12 ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art.2-bis del testo unico sull'immigrazione;
Visto l' art. 21 del testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana, nonche' a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;
Tenuto conto delle necessita' e delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonche' del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Decreta:
Roma, 30 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi