IL MINISTRO PER IL TURISMO
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante «L'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;
Visto l' art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , cosi' come modificato dall' art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 , che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 , con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 , con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela Vittoria Brambilla, e' stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;
Visto l' art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;
Visto l' art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e Bolzano, ai fini della definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui all' art. 10 della citata legge n. 135/2001 , destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarieta' in favore delle fasce piu' deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;
Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti, il 10 dicembre 2008 registro n. 12. Foglio n. 23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, a firma dell'allora Sottosegretario di Stato, On.le Michela Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impegno delle risorse di cui al citato art. 10 della legge n. 135/2001 , come previsto dall' art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 2009, con validità triennale, tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Buoni Vacanze Italia per fa gestione dei buoni vacanze;
Visto il decreto approvativo della convenzione, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249;
Visto il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a serie speciale - n. 139 del 25 novembre 2009 - che stabilisce il termine di presentazione delle domande dal 20 gennaio 2010;
Considerato, pertanto, che il termine di fruizione dei buoni vacanze è fissato dal 20 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proc. N32/BIL dell'11 marzo 2010, con il quale e' stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, sul capitolo 890 «Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze»;
Vista la nota dell'Associazione Buoni Vacanze Italia in qualita' di soggetto gestore che in relazione all'andamento delle fruizioni del buono anche su specifica sollecitazione degli operatori turistici propone: di permettere l'utilizzo dei buoni anche nell'ultima settimana di agosto e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale; di estendere la validita' dei buoni sia in termini di periodo di fruizione sia a favore di tutti i cittadini residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano; di procedere alla definizione del «pacchetto vacanza» ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001 da intendersi come l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza;
Ravvisata, pertanto, la necessita' dell'adozione di un nuovo decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalita' ed il periodo di fruizione dei buoni vacanze ed i relativi requisiti di accesso; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010;
decreta:
Numero componenti nucleo familiare | ISEE del nucleo familiare (euro) | Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo | Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione pplicata |
1 | da 0 a 10.000 | € 520,00 | 45% |
1 | da 10.000 a 15.000 | € 520,00 | 30% |
1 | da 15.000 a 20.000 | € 520,00 | 20% |
2 | da 0 a 15.000 € | € 800,00 | 45% |
2 | da 15.000 a 20.000 | € 800,00 | 30% |
2 | da 20.000 a 25.000 | € 800,00 | 20% |
3 | da 0 a 20.000 € | € 1.040,00 | 45% |
3 | da 20.000 a 25.000 | € 1.040,00 | 30% |
3 | da 25.000 a 30.000 | € 1.040,00 | 20% |
4 e oltre | da 0 a 25.000 € | € 1.240,00 | 45% |
4 e oltre | da 25.000 a 30.000 | € 1.240,00 | 30% |
4 e oltre | da 30.000 a 35.000 | € 1.240,00 | 20% |
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Brambilla