Il Commissario delegato ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933 ;
VISTO l' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343 . convertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ;
VlSTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011 , con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 n. 3924 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea", cosi come modificata e integrata dall' articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011 n. 3925 ;
CONSlDERATO che lo stato di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa dei conflitti in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico-sociali degli altri Paesi della fascia Maghreb;
VISTO il decreto del Presidente dci Consiglio dci Ministri in data 7 aprile :011 recante la dichiarazione dello stato di erncrgcnzu umanitaria nel territorio dci Nord Africa pL~r consentire llIl l:flicace strumento di contrusto dallcccczionalc al'llu':ìsn di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
VISTA l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933 recante "Ulteriori disposizioni urgente dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa";
VISTO in particolare l'articolo 5 della sopra citata ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011 che autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a corrispondere un contributo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro per complessivi 500 posti, ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati con oneri quantificati in 9,800.000 euro;
VISTO l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo e le Regioni italiane con il quale è stato tra l'altro affidato al Sistema di protezione civile nazionale iI compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole Regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti;
VISTO in particolare l' articolo 1, comma 5, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3934 del 21 aprile 2011 , con cui sì dispone che per le iniziative finalizzate al superamento dell' emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di appositi Soggetti attuatori cui affidare specifici settori d'intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dallo stesso Commissario;
VISTE le indicazioni operative del 7 maggio 2011 formulate dal Commissario delegato per una più efficace gestione dell'emergenza da parte dei soggetti attuatori;
RAVVISATA la necessità di nominare un Soggetto attuatore a cui affidare l'incarico di provvedere ai necessari interventi per quanto concerne i minori non accompagnati arrivati nel territorio nazionale dalla data di dichiarazione dello stato d'emergenza sopra citata;
VISTA la nota del 17 maggio 2011, con cui il Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha designato il dott. Natale Forlani Soggetto attuatore per I'assistenza ai minori non accompagnati;
DECRETA:
Il presente decreto sarà inoltrato al visto della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio, ai sensi della normativa vigente, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della lettera C - bis del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 .
Franco Gabrielli