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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1994, n. 174
  Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.  
  Pubblicato in GU, n. 61 del 15/03/1994
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 16/03/1994
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:1994-02-07;174

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 , ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203  ;

Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992 , ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454  ;

Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio delle Comunita' europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita';

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 88/C72/02 del 18 marzo 1988;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;

Visto l'art. 7, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Visto l'7 della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto l', comma 1, lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421  , relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Considerato che occorre provvedere all'individuazione di tali posti e funzioni identificando i primi in particolari amministrazioni ed in relazione alle posizioni ordinamentali specificate in dispositivo e indicando le seconde in base alle competenze riconducibili alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993  di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese;

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1   
  1.  I posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:
   a)  i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  , nonche' i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;
   b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonche' delle regioni e della Banca d'Italia;
   c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonche' i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
   d)  i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56  .
 
  2.  Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  .
 
 
  Art. 2   
  1.  cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le seguenti:
   a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;
   b) funzioni di controllo di legittimita' e di merito.
 
  2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di taluna delle funzioni indicate al comma 1  . Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso.
 
  3.  Resta fermo il disposto di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  .
 
 
  Art. 3   
  1.  I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
   a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
   b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
 
 
  Art. 4   
  1.  Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 7 febbraio 1994

Cassese, p. Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro della funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Conso