IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l' articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VERIFICATA la possibilità di adottare, anche in deroga alle disposizioni del citato testo unico, misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , emanato il 12 febbraio 2011, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nei territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
RITENUTO necessario adottare misure umanitarie di protezione temporanea in materia di assistenza e di soggiorno di cittadini stranieri, in considerazione delle rilevanti esigenze derivanti dall'eccezionale afflusso di cui sopra;
PRESO ATTO di quanto previsto dall' articoloo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 , n. 286 ";
DI INTESA CON i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;
DECRETA
Misure umanitarie di protezione temporanea
Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale
Attività di soccorso e di assistenza
Disposizioni finali e finanziarie
Roma, 5 aprile 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Silvio Berlusconi