IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l' articolo 4 . comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;
VISTO il comma 1-bis del medesimo articolo 4 , che prevede che il Fondo di cui al precedente comma 1 sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;
VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 , ed in particolare il comma 5 dell'articolo 19 , il quale stabilisce che "le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";
CONSIDERATO che il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 , dispone che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e stato delegato a esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;
RITENUTA la necessità che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 4 , commi 1 e 1-bis non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato articolo 19, comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo;
DECRETA
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
Soggetti finanziatori
Natura e misura della garanzia
Ammissione alla garanzia
Intervento della garanzia
Surrogazione legale
Contributi in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare
Revoca delle agevolazioni
Risorse finanziarie del Fondo
Osservatorio
Roma, 10 settembre 2009
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Amedeo Giovanardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze