IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l' art. 3 del Testo unico sull'immigrazione , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non e' stato emanato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota di 30.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
VISTO l'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con Legge 14 gennaio 2013, n. 3 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2014 al fine di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consigllo dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2013 , in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
RILEVATO inoltre che - tenuto conto dei dati relativi agli ingressi in Italia nell'anno 2013 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una marcata differenza tra la quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori stagionali non comunitari, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 30.000 unità autorizzata per l'anno 2013;
CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla asta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita. per lavoro stagionale;
RAVVISATA infine la necessità di consentire, a titolo di anticipazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014, l'ingresso in Italia nell'anno 2014 di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti nell'Accordo di Sede sopra citato;
RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla corrispondente quota di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013 sopra richiamato;
Decreta:
Roma, 12 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio dei Ministri