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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006
  Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006. (Decreto flussi 2006).  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 07/03/2006
  Vigente al 21/11/2024 


  Vigente dal: 22/03/2006
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2006-02-15;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998  , come modificato dall' art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189  , relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2005, n. 169;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2005, e l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426  , recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;

Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto della relazione del gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 2-bis, comma 3, del testo unico sull'immigrazione;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali del 26 gennaio 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del 1 febbraio 2006;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione;

Considerato che l' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189  , prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Considerato che l' art. 14, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote massime previste;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' art. 1  sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all' art. 5  , entro una quota massima di 78.500 unita', di cui 45.000 unita' sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
 
  2.  Nell'ambito della quota massima di cui all' art. 2, comma 1  , sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione.
 
  3.  In caso di esaurimento della quota riservata prevista all' art. 2, comma 2  , sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione, in base all' art. 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  .
 
  4.  I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1  .
 
 
  Art. 3.    
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' art. 1  e' consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
 
  2.  All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
 
 
  Art. 4.    
  1.  Per l'anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unita'.
 
 
  Art. 5.    
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' art. 1  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti: 4.500 cittadini albanesi; 3.500 cittadini tunisini; 4.000 cittadini marocchini; 7.000 cittadini egiziani; 1.500 cittadini nigeriani; 5.000 cittadini moldavi; 3.000 cittadini dello Sri Lanka; 3.000 cittadini del Bangladesh; 3.000 cittadini filippini; 1.000 cittadini pakistani; 100 cittadini somali; 1.000 cittadini ghanesi; 1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
 
 
  Art. 6.    
  1.  Nell'ambito della quota massima di cui all' art. 1  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.
 
 
  Art. 7.    
  1.  Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
 
  Art. 8.    
  1.  Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all' art. 1  , si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessita' reali riscontrate sul mercato del lavoro.
 

 

Roma, 15 febbraio 2006

Il Presidente: Berlusconi