IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l' art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , come modificato dall' art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 , relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2005, n. 169;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2005, e l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426 , recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto della relazione del gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 2-bis, comma 3, del testo unico sull'immigrazione;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali del 26 gennaio 2006;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del 1 febbraio 2006;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione;
Considerato che l' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 , prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Considerato che l' art. 14, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 , prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote massime previste;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Decreta:
Roma, 15 febbraio 2006
Il Presidente: Berlusconi