IL MINISTRO PER GLIAFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni";
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell' art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante ' Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 4;
VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", ed in particolare l' art. 1, comma 19 , nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di Sport;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il Dr. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il turismo e lo sport Dott. Piero Gnudi";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Ottobre 2012 , concernente "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189 , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 come modificato dall' articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1463 in data 22 maggio 2012 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.352 atleti extra comunitari per la stagione agonistica 2012/2013;
VISTA la nota del 30 ottobre 2012 , prot. 35/0007646, trasmessa a questa Amministrazione a mezzo posta elettronica in data 29 novembre 2012, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.352;
VISTA la nota del 2 luglio 2012, prot. n. 4482 con la quale il Ministero dell'interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1352;
VISTO il Decreto del 13 dicembre 2012 concernente l'approvazione del limite d'ingresso nel territorio nazionale di n. 1.352 atleti stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea;
VISTA la deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2013 della Giunta Nazionale del CONI concernente la ripartizione fra le varie Federazioni Nazionali del predetto numero di atleti stranieri peri quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per la stagione 2012/2013;
VISTA la definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento ai quali le Federazioni Nazionali dovranno attenersi in attuazione della citata deliberazione, anche alfine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale;
DECRETA
Roma, 18 gennaio 2013
Piero Gnudi