IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni;
Visto in particolare, l' art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286 , relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall' art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 , il quale prevede che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può prevedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell' art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40 , con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non è stato ancora emanato;
Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 2002 e il D.P.C.M. 6 giugno 2003 di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 , prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati; Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 dicembre 2003