IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, ed in particolare, l' articolo 33, commi 2 e 2-bis , concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 , recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 , al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonche' l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 16 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
DECRETA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 settembre 2011
Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri
Sacconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma