IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed in particolare l'art. 1, comma 388 che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012 ;
Vista la tabella 2 che, ai numeri 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, proroga il termine di cui all' art. 23, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , di cui all' art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di cui agli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ;
Visto il comma 391 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 che proroga al 30 giugno 2013 il termine di cui all' art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ;
Visto il successivo comma 394 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 , ai sensi del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine di cui all' art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 e successive modificazioni, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire l'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'applicazione della speciale disciplina introdotta dall' art. 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , al fine di continuare ad incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia in favore di banche per esigenza di liquidità, garantendo, in tal modo, la stabilità del sistema finanziario;
Considerata la necessità di prorogare il termine entro cui devono essere adottati i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, comma 7, 11, comma 4, 12, 18, comma 1, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , al fi ne di poterli armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno, derivante dalla direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, che stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, e dalla legge costituzionale 24 dicembre 2013, n. 243 , che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine fi ssato dall' art. 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , entro cui adottare, con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle entrate e dei monopoli) e del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, le linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Roma, 26 giugno 2013
Il Presidente del Consiglio dei ministri : Letta