IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 , con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011 , con il quale il citato stato di emergenza umanitaria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visto l' articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, recante «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», il quale disciplina le modalità di adozione delle misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011 , concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed in particolare l' articolo 2 con il quale sono state individuate le condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999 ;
Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012 , con i quali è stata disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di ulteriori sei mesi;
Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;
Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della più complessiva strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;
Dato atto altresì del consolidamento del processo democratico in corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere con le autorità del Paese nordafricano ai fini di un più efficace governo del fenomeno migratorio;
Considerato che il cennato stato di emergenza è scaduto il 31 dicembre 2012;
Vista l' ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 con la quale si è provveduto a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle misure umanitarie di protezione temporanea;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover disciplinare le modalità di cessazione delle suddette misure;
D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Cessazione delle misure di protezione umanitaria
Casi di esclusione dai rimpatri
Modalità di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito
Disposizioni finanziarie
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 febbraio 2013
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri