IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto l' art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato dall' art. 10-ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 , il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2010 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010;
Rilevato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010 prevede - come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010 - rispettivamente, una quota per l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo ed una quota per l'ingresso di 2.000 cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine;
Ritenuta l'urgenza di definire, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2010;
Considerata l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona;
Visto l' art. 21 del testo unico sull'immigrazione , in precedenza richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche' la previsione di quote riservate ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell' art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, entro il limite della quota complessiva utilizzabile per l'anno 2010, determinata sulla base della quota complessiva prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro non stagionale gia' autorizzate, a titolo di anticipazione per il corrente anno 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2010 ;
Decreta:
Roma, 30 novembre 2010
Il Presidente: Berlusconi