IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'accordo stipulato tra il governo italiano e l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - amministrazione delle nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione) il 12 novembre 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019 ;
Visto l'art. v, 2) dell'accordo in cui viene previsto l'impiego della "riserva" per una serie determinata di scopi fra i quali l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con la unrra né rientranti nelle categorie indicate nell'allegato 1 purchè tali programmi abbiano scopi di assistenza e riabilitazione;
Considerato che l'art. 3 del decreto del ministro dell'interno 1 settembre 1977, emanato di concerto con il ministro del tesoro, ha assegnato alla direzione generale dei servizi civili il proseguimento delle gestioni fuori bilancio in essere al 31 agosto 1977 presso la soppressa amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, organo gestore della "riserva" unrra;
Visto l' art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 ;
Visto lo scambio di note tra il ministero degli affari esteri e l'unicef con cui viene rinnovato per il triennio 1994-1996 l'accordo stipulato tra il governo italiano e lo stesso unicef per il funzionamento del centro internazionale unicef di firenze, accordo finanziato anche dal ministero dell'interno;
Ravvisata l'esigenza di assicurare il reimpiego permanente delle disponibilità della soppressa gestione nei capitoli appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del ministero dell'interno;
Ravvisata altresì l'esigenza di adottare modalità di gestione che consentano la redditività del patrimonio mobiliare ed immobiliare che già costituiva la "riserva" fondo lire unrra, anche nell'intento di perseguire gli scopi originari della "riserva" così come stabiliti nell'accordo tra il governo italiano e l'unrra del 12 novembre 1947;
Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del consiglio di stato n. 2245/94 espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e con il ministro del tesoro;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Criteri per la gestione del patrimonio
Modalità per il perseguimento dei fini della riserva
Aree di intervento
Scelta dei contraenti
Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda
Spese ammesse al finanziamento
Controlli e sanzioni
Indirizzo politico-amministrativo e modalità per la concessione dei contributi
Invio del rendiconto all'onu
Disposizioni transitorie
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 ottobre 1994
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Biondi