IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto», consentendo l'emanazione di ulteriori decreti integrativi qualora se ne ravvisi l'opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 122 , di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che agli articoli 42-44, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all' art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , ha predisposto norme di semplificazione e snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione valevoli anche per l'anno 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2023, concernente la «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2022», che ha previsto una quota complessiva di 82.705 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;
Ravvisata l'esigenza di incrementare le quote stabilite col predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 , tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero;
Decreta:
Roma, 19 luglio 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni