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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (ESTRATTO)  
  Pubblicato in GU, n. 52 del 02/03/2021
  Vigente al 21/11/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2021-03-02;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  , recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13  , successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020  ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021  , recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2  , recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020  », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;

Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 febbraio 2021;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, dell'universita' e della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:


 
 
Capo VI 

Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero

 
 
  Art. 49 

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

 
  1.  Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1:
   a) esigenze lavorative;
   b) assoluta urgenza;
   c) esigenze di salute;
   d) esigenze di studio;
   e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
   f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;
   g)  ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f)  , come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE ;
   h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
   i)  ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h)  , come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE ;
   l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva.
 
  2.  Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
  3.  Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell' art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020  , nonche' le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell' art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020  .
 
  4.  Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), e' comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:
   a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;
   b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
  5.  Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'art. 18, comma 1, e' in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
   a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50;
   b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
 
  6.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito altresi' per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri:Draghi

Il Ministro della salute: Speranza



ALLEGATI:  
- Allegato 20   -